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Il Tar Lazio boccia il rincaro dei pedaggi sulle autostrade

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Questo articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2010 alle ore 08:03.


ROMA
Stop al caro pedaggi. Il Tar del Lazio ha sospeso ieri la norma della manovra che ha disposto l'introduzione di un pedaggio sui raccordi stradali e autostradali dell'Anas e, in attesa che siano realizzati caselli su queste arterie, ha imposto una sovratariffa da pagare nelle stazioni autostradali limitrofe alle arterie interessate fra cui il raccordo anulare e l'autostrada Roma-Fiumicino.
Il giudice amministrativo ha sostenuto che al pagamento deve corrispondere un servizio, e dunque l'utilizzo di un'infrastruttura, e non può trattarsi di una mera tassa. I giudici della prima sezione, presieduta da Linda Sandulli, hanno accolto i ricorsi contro l'aumento dei pedaggi in 9 barriere autostradali del territorio romano presentati dalla provincia di Roma, supportata da 41 comuni del territorio provinciale, dal comune di Fiano Romano, dalla provincia di Pescara e dal Codacons. «Il provvedimento impugnato - si legge nelle ordinanze - per essere coerente con la finalità enunciata deve assumere il carattere di corrispettivo per l'utilizzo di una infrastruttura; al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione a uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell'infrastruttura».
Dal 1° luglio gli automobilisti che transitavano in entrata o in uscita dai nove caselli autostradali intorno alla capitale, pagavano dai 20 centesimi a un euro in più per le auto, fino a 2 euro per i camion. A passaggio. Un conto giornaliero per un pendolare da un minimo di 40 centesimi in più fino a 2 euro, che aveva spinto molti pendolari a manifestare dinanzi ai caselli che avevano attivato il caro-pedaggi. Con tanto di raccolta di firme, anche on line. Il pedaggio si pagava ai caselli delle autostrade in concessione che si interconnettono con i raccordi autostradali gestiti direttamente dell'Anas.
Per il presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti «è stata evitata un'ingiustizia, cioè che a pagare la festa siano sempre gli stessi, soprattutto chi la festa non l'ha mai fatta».

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Forte la reazione del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Castelli. «La sentenza del Tar del Lazio è l'ennesima dimostrazione del caos che regna in un Paese in cui chiunque può bloccare le decisioni del governo». Per Castelli «la sentenza mette a repentaglio la credibilità di tutti i piani economico-finanziari delle grandi infrastrutture realizzate in finanza di progetto quali Brebemi, Pedemontana, Tem, Cecina-Civitavecchia e ribadisce per l'ennesima volta l'incertezza del sistema Paese, che è la causa fondamentale dei mancati investimenti internazionali in Italia». Attaccando la «Costituzione ipergarantista», ha poi esortato il ministro Tremonti a varare «una norma di legge, contro la quale fortunatamente il Tar non può nulla, visto che le previsioni di estrema necessità e urgenza sussistono tutte».
Canta vittoria, invece, il capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, per la «prima clamorosa bocciatura» della manovra economica.
Esulta il Codacons, che era intervenuto dinanzi al Tar Lazio a fianco della provincia di Roma, che chiede la restituzione agli automobilisti delle maggiori somme pagate, interessi compresi. «Il Tar – spiega il presidente Carlo Rienzi – ha accolto totalmente la tesi del Codacons» secondo cui «solo chi usufruisce di un servizio deve pagare per il servizio medesimo».
Per il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è «un importante segnale che ci consente di rivedere il provvedimento in modo da scaricare le necessità finanziarie del Governo sui margini di profitto della Società Autostrade e non sugli utenti e in particolare i pendolari che devono pagare quotidianamente il pedaggio».
Ora l'auspicio dell'associazione di consumatori Adiconsum è che «la sospensione decisa dalla I sezione del Tar del Lazio diventi sentenza».
Alle pagine 39-42
La seconda parte del provvedimento
che modifica il Codice della strada
In vigore da oggi
ALCOL

Infrazioni neopatentati
Meno 5 punti dalla patente per neopatentati (per 3 anni) e per i conducenti professionali pizzicati con un tasso alcolemico oltre zero, ma inferiore a 0,5 g/l
Tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l
Depenalizzata la sanzione per chi ha un tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l: dall'ammenda si passa alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2mila euro
Alcol oltre 1,5 g/l
Inasprito il minimo edittale (da 3 a 6 mesi) della pena se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l: dunque l'arresto previsto dalla norma passa da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni che raddoppia se il veicolo è di altri. Patente revocata per recidiva nel biennio. Confisca del veicolo, a meno non sia di altri, con la sentenza di condanna o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche con sospensione condizionale della pena. Sanzioni raddoppiate per chi provoca un incidente e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno sia di altri. La patente è sempre revocata. Per i neopatentati e i conducenti professionali pene aumentate da un terzo alla metà
Lavori di pubblica utilità
Se non sono stati provocati incidenti la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, per una sola volta, da lavori di pubblica utilità, da svolgere prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata corrisponde alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria convertita considerando il lavoro svolto 250 euro al giorno
Accertamenti in caso di incidenti
In caso di incidente stradale il certificato del tasso alcolemico va trasmesso dalla polizia al prefetto del luogo
Neopatentati e autisti
Alcol zero per neopatentati (nei primi 3 anni) e conducenti professionali. Sanzione da 155 a 624 euro con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. Sanzioni raddoppiate se si provoca un incidente. Aumentate di un terzo se il tasso è compreso fra 0,5 e 0,8 g/l. Se il tasso è compreso fra 0,8 e 1,5 o supera 1,5, sanzioni aumentate da un terzo alla metà. Patente sempre revocata per i conducenti di grandi mezzi pesanti se il tasso supera 1,5 g/l o, per gli altri conducenti, in caso di recidiva nel triennio
Rifiuto di accertamento
Tutte le sanzioni previste per chi ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono aumentate da un terzo alla metà per chi rifiuta di l'esame del tasso alcolemico. È prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, a meno sia di altri. Se il veicolo è di altri raddoppia la sospensione della patente. Il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica. Revoca della patente se il soggetto è già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato
Patente posticipata per i minori Patente B solo a 19 anni se il conducente minorenne di ciclomotori, minicar o motocicli viene pescato con un tasso alcolemico superiore a zero ma inferiore a 0,5 g/l. A 21 anni se il tasso è superiore a 0,5 g/l
STUPEFACENTI

Guida sotto l'effetto di droghe
Arresto da 6 mesi a un anno per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, raddoppiata se il veicolo è di altri. Sanzioni aumentate da un terzo alla metà per neopatentati o conducenti professionali. Patente revocata per i conducenti di grandi mezzi pesanti o in caso di recidiva nel triennio. Confisca con sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con sospensione condizionale della pena. Se il conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente confisca del veicolo, a meno che non sia di altri.
Accertamenti della polizia
Se gli accertamenti della polizia sono positivi o se si ritiene che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici su un campione di mucosa prelevato da personale sanitario ausiliario di polizia.
Rifiuto di accertamento
Se non è possibile effettuare il prelievo o il conducente si rifiuta, la polizia lo accompagna presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Stesse disposizioni in caso di incidente. Sanzioni per chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti.
Lavori di pubblica utilità
Se non sono stati provocati incidenti la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, per una sola volta, da lavori di pubblica utilità, in questo caso ogni giorno di lavoro viene valutato 250 euro.
PATENTE

Durata della revoca
La patentesia revocata può essere nuovamente conseguita dopo due anni.
Con la revoca niente ciclomotore
In caso di patente revocata non è possibile condurre ciclomotori o sostenere l'esame per conseguire il patentino per ciclomotori.
Sospensione del patentino
Se a bordo di un ciclomotore si commette una violazione per la quale è prevista come sanzione accessoria il ritiro della patente le sanzioni si applicano al patentino posseduto o alla patente. Sanzioni amministrative se si circola durante la sospensione fino a 7.369 euro, fermo amministrativo di tre mesi e revoca della patente. In caso di reiterazione confisca del veicolo

MINICAR E MOTORINI

Obbligo di cinture sulle minicar
Arriva l'obbligo di allacciare le cinture sulle minicar, per conducente e passeggero.
Sanzioni per chi trucca
Inasprite le sanzioni per chi fabbrica, produce, mette in commercio o vende ciclomotori che superano i 45 km/h che ora vanno da mille a 4mila euro. Sanzionato il meccanico che le trucca per aumentarne la velocità: sanzione da 779 a 3.119 euro. Chi circola su un ciclomotore truccato pagherà una sanzione da 389 e 1.559 euro.
Targa non ben visibile
Chi circola con la targa con dati non ben visibili paga una sanzione compresa fra 78 e 311 euro.
Obbligo di lenti
Obbligo di lenti, se prescritte, anche alla guida di ciclomotori e minicar.

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