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Questo articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2010 alle ore 09:53.
ALCOL
Infrazioni neopatentati
Meno 5 punti dalla patente per neopatentati (per 3 anni) e per i conducenti professionali pizzicati con un tasso alcolemico oltre zero, ma inferiore a 0,5 g/l
Tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l
Depenalizzata la sanzione per chi ha un tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l: dall'ammenda si passa alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2mila euro
Alcol oltre 1,5 g/l
Inasprito il minimo edittale (da 3 a 6 mesi) della pena se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l: dunque l'arresto previsto dalla norma passa da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni che raddoppia se il veicolo è di altri. Patente revocata per recidiva nel biennio. Confisca del veicolo, a meno non sia di altri, con la sentenza di condanna o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche con sospensione condizionale della pena. Sanzioni raddoppiate per chi provoca un incidente e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno sia di altri. La patente è sempre revocata. Per i neopatentati e i conducenti professionali pene aumentate da un terzo alla metà
Lavori di pubblica utilità
Se non sono stati provocati incidenti la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, per una sola volta, da lavori di pubblica utilità, da svolgere prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata corrisponde alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria convertita considerando il lavoro svolto 250 euro al giorno
Accertamenti in caso di incidenti
In caso di incidente stradale il certificato del tasso alcolemico va trasmesso dalla polizia al prefetto del luogo
Neopatentati e autisti
Alcol zero per neopatentati (nei primi 3 anni) e conducenti professionali. Sanzione da 155 a 624 euro con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. Sanzioni raddoppiate se si provoca un incidente. Aumentate di un terzo se il tasso è compreso fra 0,5 e 0,8 g/l. Se il tasso è compreso fra 0,8 e 1,5 o supera 1,5, sanzioni aumentate da un terzo alla metà. Patente sempre revocata per i conducenti di grandi mezzi pesanti se il tasso supera 1,5 g/l o, per gli altri conducenti, in caso di recidiva nel triennio