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Questo articolo è stato pubblicato il 02 agosto 2010 alle ore 08:06.
La Dia (denuncia di inizio attività) prevista dal testo unico dell'edilizia e dalla variegata legislazione regionale è davvero cancellata dalla Scia (segnalazione certificata di inizio di attività)? E il permesso di costruire? Il quesito è tanto rilevante quanto complicato, almeno a una prima lettura del nuovo articolo 19 della legge 241/1990, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 49 della manovra finanziaria (Dl 78/2010), ora definitivamente approvata.
Il nuovo articolo 19, al comma 1, prevede infatti che una «segnalazione dell'interessato» possa sostituire «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato». Questo a condizione che:
e il rilascio dell'atto dipenda solo dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
r non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio;
t non ci siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Non solo. Il nuovo comma 2 dell'articolo 19 prevede espressamente (sollevando non pochi dubbi di costituzionalità) che «il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma». Inoltre le espressioni «segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono quelle di «denuncia di inizio di attività» e «Dia», ovunque ricorrano e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale o regionale.
Insomma, la previsione è così ampia che, a parte le aree e gli edifici vincolati, pare davvero che la Scia sostituisca tanto il permesso di costruire (richiamato dal comma 1 del nuovo articolo 19), quanto le Dia e le "Super-Dia", anche regionali. Passando quindi da un modello di controllo preventivo a un controllo successivo e limitato, visto che l'interessato può avviare i lavori contestualmente alla presentazione della Scia e il potere di repressione comunale – decorsi 60 giorni – può essere esercitato solo in casi limitati (si veda la scheda in alto).