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Questo articolo è stato pubblicato il 12 gennaio 2011 alle ore 19:03.
REGISTRO REFERENDUM N. 152
Oggetto: Norme limitatrici della gestione pubblica del servizio idrico. Abrogazione parziale
Promotore del quesito: Italia dei valori
Giudizio della Consulta: inammissibile
Quesito
«Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis, comma 10, lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), limitatamente alle seguenti parole: ", nonche' in materia di acqua" e l'art. 15, comma 1-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee"), limitatamente alle parole: "di cui all'art. 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008," nonche' alle parole: "nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e
prezzo del servizio,"?»