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Questo articolo è stato pubblicato il 12 gennaio 2011 alle ore 18:27.
La Corte costituzionale «ha deliberato nel modo seguente in ordine all'ammissibilità delle seguenti richieste di referendum abrogativo:
- n. 149 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 1) «Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione«: ammissibile;
- n. 150 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 2) «Servizio idrico integrato. Forme di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione»: inammissibile;
- n. 151 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 3)«Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma«: ammissibile;
- n. 152 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 4) «Norme limitatrici della gestione pubblica del servizio idrico. Abrogazione parziale»: inammissibile;
- n. 153 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 5) «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme»: ammissibile;
- n. 154 Reg. Ref. (richiesta di referendum n. 6) «Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n.51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale»: ammissibile
«Le sentenze - conclude la nota della Consulta - saranno depositate entro i termini previsti dalla legge».