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Cedolare e sanzioni contro il «nero»

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Questo articolo è stato pubblicato il 06 febbraio 2011 alle ore 08:11.

La cedolare secca sugli affitti, prevista nello schema di decreto attuativo del federalismo municipale, a decorrere già da quest'anno, sarà conveniente per la grande maggioranza dei contribuenti. Questa si tradurrà infatti nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 21% sul canone di affitto, che diventa del 19% per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, in luogo dell'Irpef, delle addizionali all'Irpef nonché dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di affitto. Se si pensa che l'attuale aliquota minima dell'Irpef è del 23% e che il registro è pari al 2% del canone, è facile immaginare che saranno in molti a optare per la cedolare.

I contribuenti che potrebbero avere interesse a conservare la tassazione ordinaria saranno quelli con elevati oneri deducibili, che abbattono il reddito imponibile sino ad azzerarlo, oppure con alte detrazioni fiscali (familiari a carico, oneri detraibili) che invece riducono l'imposta dovuta.
Una parte del vantaggio derivante dalla cedolare viene però trasferito sull'inquilino, nell'ultima versione esaminata dalla Commissione bicamerale. Si dispone infatti che durante il periodo di applicazione della nuova imposta sia precluso qualsiasi aumento del canone di affitto, anche se pattuito in contratto, incluso l'aggiornamento Istat. La bozza di decreto stabilisce al riguardo che si tratta di una prescrizione inderogabile. Ciò significa che non sarà possibile ottenere l'assenso preventivo dell'inquilino al fine di superare il divieto ed applicare comunque gli aumenti. Sempre a tutela di tale diritto, è inoltre previsto che l'opzione per la cedolare sia inefficace se non viene comunicata anche al locatario, con lettera raccomandata.

Va ricordato che non tutti i contratti di locazione potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva. Vi rientreranno i soli affitti di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, non effettuati nell'esercizio di impresa o di professione.
La "carota" dell'alleggerimento fiscale si accompagna al "bastone" di pesanti sanzioni nei confronti di chi conclude affitti in nero. Si prevede infatti che, in caso di mancata dichiarazione del canone, si applica la sanzione dal 200% al 400% dell'imposta evasa, non riducibile in sede di accertamento con adesione. Inoltre, se non si registra il contratto, in caso di registrazione d'ufficio (ad esempio, su segnalazione dello stesso inquilino) la decorrenza di legge di quattro anni dell'affitto inizia con la data di registrazione, con diritto al rinnovo automatico per altri quattro anni.

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A partire dalla registrazione, l'ammontare del canone viene stabilito d'imperio in misura pari al triplo della rendita catastale e sono fatti salvi i soli aumenti Istat. Le medesime conseguenze attendono chi registra un contratto con l'indicazione di un canone inferiore a quello reale e chi stipula contratti fittizi di comodato. Se si vogliono evitare queste penalizzazioni, occorrerà approfittare della finestra temporale di sessanta giorni dalla entrata n vigore del futuro decreto per regolarizzare i contratti in essere.
La nuova imposta sostitutiva si pagherà alle stesse scadenze dell'Irpef, con due rate di acconto e il saldo in dichiarazione dei redditi. Per il 2011, l'acconto è previsto in misura pari all'85% dell'importo dovuto. Il reddito assoggettato a cedolare sarà comunque considerato ai fini della spettanza di eventuali agevolazioni e benefici di qualunque genere, agganciati all'ammontare del reddito complessivo. Così, per esempio, l'affitto detassato rileverà ai fini della condizione di familiare a carico ed ai fini della determinazione dell'Isee.

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