Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 21 febbraio 2011 alle ore 06:37.
Coppie di fatto: dove manca la legge, arriva la pratica. Il riconoscimento delle convivenze, infatti, è più avanti nei casi della vita quotidiana che nel quadro normativo, e in alcuni ambiti l'avvicinamento alle tutele previste per le famiglie è già realtà. Del resto, nonostante non esista una vera e propria legislazione in materia, secondo il dossier dell'Istat «Famiglia in cifre», diffuso nel novembre 2010, le coppie di fatto in Italia sono 820mila (erano 564mila nel 2003), la metà delle quali ha figli.
Le casse sanitarie e le compagnie assicurative, ad esempio, in alcuni casi, coprono anche il convivente more uxorio. Le compagnie di assicurazione, in assenza di una norma ad hoc, sono libere di riconoscere direttamente il risarcimento, e nel dubbio possono rifarsi alla decisione del giudice.
Secondo Enrico Gili, funzionario del servizio legale dell'Ania (Associazione nazionale delle imprese assicuratrici) i possibili interventi dell'assicuratore nei confronti dei conviventi possono essere divisi in due branche: «Per quanto riguarda gli indennizzi derivanti da danno di natura patrimoniale, parliamo cioè delle polizze tipo incendio, furto o invalidità da infortuni, il convivente non fa parte degli eredi legittimi, come sottolinea anche una sentenza della Corte costituzionale di alcuni anni fa». In questo caso, dunque, l'assicuratore non può far altro che attenersi al dettato della legge.
Per i danni morali o di tipo biologico, invece, i giudici già da alcuni anni, riconoscono ai conviventi il diritto di beneficiare del risarcimento in caso di morte del partner per illecito (articolo 2043 del codice civile). «In questo caso – spiega Gili –, c'è una giurisprudenza varia e molto vasta e quindi a decidere è il giudice».
Più complicata la situazione per quanto riguarda le polizze vita o per quelle relative agli infortuni: se non è stato indicato espressamente un beneficiario, prevale il diritto successorio a favore dei legittimi eredi. Come conferma Antonella Maier, responsabile ramo vita di Assicurazioni Generali Italia: «Le coppie di fatto possono rientrare nella più ampia disciplina dall'articolo 1920 del codice civile che riconosce ad un soggetto terzo, quindi a chiunque, convivente compreso, la possibilità di essere beneficiario di una prestazione derivante da una polizza vita, pur senza rivestire la qualifica di erede dell'assicurato. In questo caso le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario del defunto e il beneficiario acquista un diritto proprio in forza della designazione».