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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:32.
Raccolta differenziata in Campania (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 la possibilità che le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino a essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni campani.ù
Reti di energia (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni e province autonome in materia di reti di energia. Se non si trova l'accordo, interverrà il governo.
Ricognizione dei terreni nella laguna di Venezia (articolo 2, comma 1-ter). La disposizione è legata alla controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta. Fino al completo trasferimento alle regioni e alle province dei beni del demanio marittimo e idrico si deve provvedere, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi già di proprietà privata (e dunque non appartenenti al demanio) in quanto costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327).
Riduzioni di spesa (articolo 2, comma 40). Si modifica l'articolo 6, comma 21, della manovra estiva 2010, che disciplina l'acquisizione al bilancio dello Stato delle economie di spesa realizzate da enti e amministrazioni dotati di autonomia finanziaria. La norma dispone l'obbligo per gli enti suddetti di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La novella in esame è finalizzata a escludere le associazioni degli enti locali, di cui all'articolo 270 del Tuel (Testo unico enti locali) da tale obbligo. L'articolo 270 del Tuel fa riferimento alle seguenti associazioni: Anci, Upi, Aiccre, Uncem, Cispel, e alle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale.
Rifiuti (articolo 2, commi 2-bis e 2-ter). Disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania (articoli 11-12 del Dl 195/2009), e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali. Si consente l'applicazione delle disposizioni del comma 5-quater della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), concernente il potere, attribuito al presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater. Comuni e province poi possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali. Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata - in attuazione dell'articolo 12 del Dl 195/2009 - la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito Irpef e gettito d'imposta Rc auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d'emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica. Lo stesso comma prevede che tale maggiorazione venga applicata con una aliquota indifferenziata e consenta l'ottenimento di un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10 per cento.