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Milleproroghe / P

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:32.

Pay back farmaceutico (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 della possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5% dei prezzi, compresi i farmaci immessi in commercio dopo il 2006.

Parco nazionale Costa teatina (articolo 2, commi 3-bis e 3-ter). Entro il 30 settembre 2011 si deve provvedere all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001. In caso di inadempimento entro tale termine sarà nominato con Dpcm entro i 30 giorni successivi un commissario ad acta. Si dovrà provvedere nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001.

Patenti di guida (Tabella 1). Si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011 le nuove norme che prevedono il superamento di una guida pratica del ciclomotore per ottenere la patente e che dovevano entrare in vigore il 19 gennaio 2011.

Patto di stabilità (articolo 2, commi 33 e 34). La norma in esame reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, dettata dalla legge di stabilità 2011, in relazione agli anni 2011, 2012, 2013. Tra le modifiche principali: si aggiungono altre tipologie di spese all'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità. Poi si introduce un nuovo criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione. In più arrivano delle norme ad hoc che si applicano solo alla regione Campania, in quanto unica regione in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale (articolo 2, comma 9-bis). Viene previsto un limite massimo agli oneri a carico di Roma capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o enti pubblici economici: gli oneri non possono superare mensilmente, per ogni consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (articolo 2, comma 9-quater). Nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane gli oneri a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l'importo pari a un quarto dell'indennità del presidente circoscrizionale. Viene soppressa la disposizione che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma Capitale all'entrata in vigore del Dlgs sulle nuove funzioni di Roma capitale.

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Personale marittimo e capitanerie di porto (Tabella 1). Proroga per la riorganizzazione delle capitanerie di porto. E novità in vista anche per il personale marittimo, per consentire che l'imbarco di cittadini membri dell'Unione europea, destinati a ricoprire la funzione di comandante a bordo di navi italiane, possa avvenire in forza di un'attestazione dell'armatore in base alla conoscenza della lingua italiana e della normativa nazionale di settore.

Piani particolareggiati (articolo 2, comma 23). La norma reca disposizioni in materia di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. In primo luogo, si prevede una proroga di tre anni del termine (di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni, entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. Inoltre: si sposta all'anno 2005 - in luogo dell'anno 2008, come originariamente previsto dall'articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 - il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette.

Piano di rientro finanziario del Comune di Roma (articolo 2, commi 8 e 9). Disposizioni relative al comune di Roma in riferimento all'attribuzione del contributo di 500 milioni per il 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma, predisposto dal commissario straordinario di governo. Viene disposto che l'anticipazione venga accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario di governo. Novelle anche alla disciplina e al rifinanziamento per il 2011 del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma. Nuova disposizione per disciplinare le spese di funzionamento della gestione commissariale, compreso il compenso al commissario straordinario, che non devono superare il limite di 2,5 milioni di euro annui. È stata introdotta una norma relativa all'indennità dei sub commissari, che viene fissata in misura non superiore al 50% del trattamento spettante a chi svolge le funzioni di commissario presso un comune in dissesto. La gestione commissariale avrà termine con l'esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria. Prevista l'istituzione di un vincolo sulle entrate del comune di Roma (200 milioni) a garanzia del sostegno da parte di Roma capitale alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. I 200 milioni sono finanziati dall'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef fino al limite dello 0,4 per cento.

Pitture e vernici (Tabella 1). Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra Ue di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di Cov (composti organici volatili) superiori a quelli previsti dal Dlgs 161/2006.

Poste (Tabella 1). Slitta al 31 marzo 2011 l'inquadramento del personale in comando presso Poste italiane.

Prefetti (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 del periodo minimo di servizio dei vice prefetti (ai fine della loro promozione) e viene confermato il potere dei prefetti in caso di inadempimento sui bilanci degli enti locali.

Prefetti, nomine (articolo 2, commi da 6-septies a 6-novies). Ridotti da 4 a 2 gli anni di servizio nella qualifica richiesti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza al fine di ottenere la nomina a uno dei 17 posti di prefetto loro riservati, precisando che non solo da tale assetto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anche che dalla nomina dei dirigenti generali a prefetto non deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche degli e delle qualifiche dirigenziali sottostanti. Differito il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Principi contabili internazionali (articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies). Viene introdotta una specifica procedura per l'applicazione interna della disciplina in materia di principi contabili internazionali. La novità principale consiste nella previsione secondo cui i principi contabili internazionali adottati con regolamenti Ue, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità così individuate: si affida a un decreto del ministro della giustizia, emanato d'intesa col Tesoro e acquisito il parere dell'organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Bankitalia, Consob e Isvap, la determinazione delle eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile (che contiene la disciplina delle società), con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. Il ministero dell'Economia provvede, ove necessario, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap. Nel caso di mancata emanazione del decreto che reca le modalità applicative dei predetti principi, le disposizioni fiscali di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento Ue.

Procreazione medicalmente assistita (articolo 2, comma 1-quinquies). Prorogato al 30 aprile 2011 il termine, stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge 40/2004, al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Professori e ricercatori di ruolo (articolo 2, comma 6-bis). Si interviene su un refuso contenuto nell'articolo 6 della legge Gelmini sull'università. In particolare sul comma 5 relativo al titolo di professore aggregato e alle modalità di attribuzione di tale titolo ai ricercatori a tempo indeterminato. La norma era stata oggetto di rilievo da parte del Quirinale che aveva chiesto di fare un «miglior coordinamento formale» e, se del caso, sopprimere il comma 5 dell'articolo in questione, che permette di conservare il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui i ricercatori svolgono corsi e moduli, oltre che nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto l'anno d'insegnamento. Per Paola Frassinetti (Pdl) e relatrice del riforma Gelmini alla Camera si è trattato di una «svista» della Camera, di una ripetizione di due commi, che prima abrogano una parte della legge 230 del 2005 sul reclutamento dei docenti universitari, poi la richiamano. Di qui l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 6 della riforma Gelmini, contenuta in questo articolo del milleproroghe in esame.

Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano per i territori confinanti (articolo 2, comma 1-bis). Il comma si occupa di iniziative e i progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti. La norma prevede il finanziamento dell'organismo di indirizzo (Odi) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti, attraverso una quota pari allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che ciascuna provincia è tenuta a impiegare nel finanziamento dei progetti.

Programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell'Abruzzo (articolo 2, comma 3-quinquies). Viene riconosciuto al ministro dello Sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese e unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010. Oneri quantificati nel limite massimo di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies). Proroga fino al 31 dicembre 2011 del "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre" la cui prima e unica versione (quella per il biennio 2007-2009) era stata già prorogata per l'anno 2010 al fine di dare attuazione a obblighi comunitari. Definito anche un nuovo strumento di programmazione in materia di pesca: è il ''Programma nazionale triennale della pesca'', che il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali adotta sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. Deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali e in coerenza con la normativa comunitaria. Il programma si rivolge sia a soggetti imprenditoriali che, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo e a favore dei lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali, alle organizzazioni sindacali nazionali, ai consorzi riconosciuti e i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Programma nazionale statistico (Tabella 1). Proroga al 31 marzo 2011 la validatità del programma statistico nazionale 2008-2010, in attesa del suo aggiornamento.

Programmazione negoziata (articolo 2, comma 17-ter). Viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. La norma mantiene fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Proroghe non onerose (articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies). Slittano ope legis al 31 marzo 2011 tutti quei termini e regimi giuridici in scadenza entro il 15 marzo 2011 e che non comportano spese per l'Erario. Toccherà poi a uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, d'intesa col Tesoro, e acquisito il parere parlamentare, allungare ulteriormente tale termine e portarlo fino al 31 dicembre 2011. Slittano poi al 30 aprile 2012 i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1 in scadenza dopo il 31 marzo 2011. Fa eccezione da quest'ultima disposizione la normativa sul "bonus maturità" e sulla pubblicazione degli studi di settore per i quali resta in piedi la possibilità di proroga con Dpcm.

Protezione civile (articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies). Nella legge 225/1992 relativo allo stati di emergenza e ai poteri di ordinanza entrano 3 nuovi commi. Il comma 5-quater della legge n. 225 del 1992 attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. Il comma 5-quinquies prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile: se le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti e in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater di rilevanza nazionale. Qualora sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, se ne dispone la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui seguenti prodotti energetici (benzina e benzina senza piombo; gasolio usato come carburante). L'aumento dovrà essere deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. L'aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il comma 5-sexies prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. Il comma 2-quinquies apporta ulteriori modifiche all'articolo 5 della legge 225/ 1992: la prima prevede che le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze; la seconda modifica dispone che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istat anche alla competente sezione regionale della Corte dei Conti; la terza modifica vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa. Il comma 2-sexies, attraverso l'inserimento della nuova lettera c-bis) all'articolo 3, comma 1, della legge 20/1994, sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 2-septies aggiorna l'articolo 27, comma 1, della legge 340/2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza: riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di 60 giorni dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante. Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività. I rendiconti poi devono essere inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il ministero dell'Economia e delle finanze, all'Istat e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Pubblico impiego (Tabella 1, articolo 1, comma 2-sexies e articolo 2, commi da 30 a 32). L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 marzo 2011. Proroghe anche - alla medesima data - per la stabilizzazione e assunzione negli enti pubblici, corte dei conti, polizia di stato, vigili del fuoco e per i concorsi all'Ispra. Inoltre si prevedono norme ad hoc sulla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento, generalizzando - nelle ipotesi indicate - il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego in caso si sentenza di proscioglimento.

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