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Milleproroghe / O

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:32.

Oneri concessori (articolo 2, comma 41). Proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia - Dpr 380 del 2001 - per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Opere infrastrutturali delle Autorità portuali (articolo 2, commi da 2-novies e 2-undecies). Modifiche alla disciplina della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. Viene stabilito che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione sono revocati entro il 15 marzo 2011. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame dovrà essere emanato un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si effettua la ricognizione dei finanziamenti revocati e si destina una quota di tali finanziamenti, nel limite di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti finalità: una quota non superiore a 150 milioni di euro è destinata alle Autorità portuali che, al 30 settembre 2010, hanno attivato investimenti, con contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati, nell'ambito della realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, come previsto dall'articolo 1, comma 991, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007); una quota non superiore 20 milioni di euro è destinata alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment, per consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 7-duodecies, del Dl 194/2009 (consente alle Autorità portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino al doppio, e in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Tale possibilità è prevista in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011); la restante quota è destinata alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili. Il comma 2-decies stabilisce che lo stesso decreto dovrà individuare le somme che devono essere versate dalle Autorità portuali, interessate dalla revoca, a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2011. Le somme saranno poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto, per i finanziamenti originariamente realizzati mediante mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, individuerà anche le quote di finanziamento, ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, soggette a revoca. La stessa procedura di revoca si applicherà per gli anni 2012 e 2013 e alla stessa si darà attuazione con successivi decreti del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno anche i criteri di priorità per la riassegnazione, alle Autorità portuali con progetti cantierabili, dei finanziamenti revocati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi. Il comma 2-undecies stabilisce che, qualora il finanziamento delle opere infrastrutturali sia stato realizzato mediante mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto sopra citato disporrà l'erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale. Resta fermo l'obbligo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di continuare a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza del mutuo, la quota del contributo dovuta in relazione al finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. La revoca di cui al comma 2-novies non si applica ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per opere da realizzare in scali marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale.

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