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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:33.
Immobili acquisiti al patrimonio di Roma Capitale (articolo 2, comma 9-bis). Fino al 31 dicembre 2012 gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale in base alla legge 396/1990 non sono soggetti all'istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non acconsenta alla richiesta del privato.
Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell'Aquila (articolo 2, comma 3-novies). La disposizione riguarda gli impianti fotovoltaici che abbiamo come soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale (Stmg - soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete a seguito di una richiesta). A questi impianti si continuano ad applicare le tariffe incentivanti ventennali riservate dal "Secondo Conto Energia" (articolo 6 del Dm 19 febbraio 2007) alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, nella quale gli impianti fotovoltaici in questione rientrano ai sensi dell'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria 2008, la 244/2007.
Imprese di assicurazione (articolo 2, comma 17-terdecies). Arrivano disposizioni in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli di debito posseduti dalle imprese di assicurazione. In primo luogo, si prevede che le deroghe alla disciplina generale sulla valutazione dei titoli iscritti in bilancio al fine di determinare la base imponibile Ires possano essere reiterate, in luogo della sola possibilità di estenderle all'esercizio successivo, originariamente prevista. Le norme in commento introducono poi alcune deroghe in tema di valutazione di titoli anche ai fini dell'attività di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative. SI consente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai fini della verifica di solvibilità corretta, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Le norme riguardano le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 del codice delle assicurazioni private, e cioè quelle aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, ovvero che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. La disposizione in esame consente dunque alle predette imprese di assicurazione - le quali detengono grandi quantità di obbligazioni governative - di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato recentemente connessa all'instabilità dell'area "Euro"; in sostanza, le minuvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza. La disposizione in commento permette la reiterazione di tale misura in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sentito l'Isvap; tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta. Si obbligano infine le medesime imprese assicuratrici ad assicurare la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione delle nuove disposizioni in materia di titoli. L'attività di portare a regime queste disposizioni è demandata all'Isvap.