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Milleproroghe / I

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:33.

Immobili acquisiti al patrimonio di Roma Capitale (articolo 2, comma 9-bis). Fino al 31 dicembre 2012 gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale in base alla legge 396/1990 non sono soggetti all'istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non acconsenta alla richiesta del privato.

Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell'Aquila (articolo 2, comma 3-novies). La disposizione riguarda gli impianti fotovoltaici che abbiamo come soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale (Stmg - soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete a seguito di una richiesta). A questi impianti si continuano ad applicare le tariffe incentivanti ventennali riservate dal "Secondo Conto Energia" (articolo 6 del Dm 19 febbraio 2007) alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, nella quale gli impianti fotovoltaici in questione rientrano ai sensi dell'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria 2008, la 244/2007.

Imprese di assicurazione (articolo 2, comma 17-terdecies). Arrivano disposizioni in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli di debito posseduti dalle imprese di assicurazione. In primo luogo, si prevede che le deroghe alla disciplina generale sulla valutazione dei titoli iscritti in bilancio al fine di determinare la base imponibile Ires possano essere reiterate, in luogo della sola possibilità di estenderle all'esercizio successivo, originariamente prevista. Le norme in commento introducono poi alcune deroghe in tema di valutazione di titoli anche ai fini dell'attività di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative. SI consente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai fini della verifica di solvibilità corretta, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Le norme riguardano le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 del codice delle assicurazioni private, e cioè quelle aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, ovvero che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. La disposizione in esame consente dunque alle predette imprese di assicurazione - le quali detengono grandi quantità di obbligazioni governative - di non tenere conto, ai fini della verifica di solvibilità, della volatilità dei titoli di stato recentemente connessa all'instabilità dell'area "Euro"; in sostanza, le minuvalenze che discendono dai predetti titoli non sono computate a fini di vigilanza. La disposizione in commento permette la reiterazione di tale misura in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sentito l'Isvap; tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta. Si obbligano infine le medesime imprese assicuratrici ad assicurare la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente alla adozione delle nuove disposizioni in materia di titoli. L'attività di portare a regime queste disposizioni è demandata all'Isvap.

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Tags Correlati: Isvap | Normativa sulle assicurazioni | Roma (squadra)

 

Incompatibilità (articolo 2, comma 42). Si introduce un'eccezione all'applicazione della disposizione che prevede l'incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. La suddetta incompatibilità non si applica nei comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, qualora la partecipazione dell'ente locale sia inferiore al 3% e ferma restando la non corresponsione di emolumenti a carico della società.

Internet point (articolo 2, comma 19). Si interviene sulla normativa dettata dal decreto Pisanu, che ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso a internet mediante tecnologia senza fili (internet point). Tale normativa prevede l'obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s'intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del dl 144/2005 e cioè sino al 31 dicembre 2007. L'applicazione della norma è stata più volte prorogata e da ultimo fino al 31 dicembre 2010. La norma in esame proroga a sua volta tale termine fino al 31 dicembre 2011, specificando peraltro che la normativa Pisanu si applica solo a chiunque, quale attività principale, apra un pubblico esercizio o un circolo privato, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.

Istituto italiano di studi filosofici e Istituto italiano per gli studi storici (articolo 2, comma 2-terdecies). Prorogate nel limite di 2 milioni di euro le risorse stanziate dalla Finanziaria 2005 in favore dell'Istituto italiano di studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici con sede a Napoli. La copertura giunge da una riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili.

Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (articolo 2, comma 16-octies). Viene incremento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 il contributo ordinario destinato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), al fine di assicurare la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Istituzioni scolastiche italiane all'estero (articolo 2, comma 4-novies). La durata del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e precisa che la proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore. Limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2012/2013 vengono anche sospese le procedure di mobilità, da una sede estera all'altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati di lingua italiana (sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee, nonché i trasferimenti d'ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate. Fino al 31 agosto 2012, poi, sono utilizzate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010. Dunque, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee (per il quale non si registrano variazioni) per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all'estero, senza più prevedere la soluzione di continuità.

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