Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:34.
Garanzie sui mutui (articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies). Intanto, si prevede che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino ad assistere il rimborso del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui. Ovviamente: resta fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Le norme in commento si applicano anche alle operazioni di finanziamento cartolarizzate, nel dettaglio al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130). La previsione ha lo scopo di consentire il rimborso del mutuo al cessionario, secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tale ipotesi, la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale surroga ha effetto, però, solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni. Il comma 17-quinquies invece prevede che qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento riacquisti il credito in precedenza cartolarizzato con cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.