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Milleproroghe / E

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:34.

Editoria, contributi per le emittenti televisive (articolo 2, comma 4-quinquies). Viene estesa all'anno finanziario 2011 la concessione di contributi, nel limite di un milione di euro, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, della legge 250/1990. Agli oneri si provvede a valere sull'incremento delle risorse a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale disposto dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 61).

Enea (Tabella 1). Proroga del collegio dei revisori dei conti. Ente irriguo Puglia, Lucani e Irpinia (articolo 2, comma 2-quinquiesdecies). Prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi.

Enti associativi (Tabella 1). Prorogato il termine per l'approvazione (da parte delle Entrate) del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti di tipo associativi.

Enti parco (articolo 2, comma 44). Si prevede l'esclusione dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale dall'applicazione della disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. L'esclusione ha effetto fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Enti previdenziali (articolo 2, comma 17-septies). Arrivano disposizioni ad hoc in materia di investimenti immobiliari degli enti previdenziali. In particolare, si consente la prosecuzione delle attività di realizzazione del polo finanziario e del polo giudiziario di Bolzano, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A tale scopo si autorizza lo Stato, per l'anno 2011, a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di società di Gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano, tra i loro obiettivi, quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo.

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Tags Correlati: Giustizia | Guardia di Finanza | Italia | Ministero dell'Interno

 

Enti previdenziali pubblici, destinazione risorse finanziarie (articolo 2, comma 4-sexies). Possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Dl 78/2010 e fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Dl 39/2009.

Entrata in vigore (articolo 4). La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Esami di abilitazione (Tabella 1). Prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità per i laureati "vecchio ordinamento" di poter sostenere le prove per l'ammissione alle professioni di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e spicologo, secondo l'ordinamento previgente al Dpr 328 del 2001. Vale a dire sostenendo due prove d'esame, invece che le quattro previste dal citato decreto e potendo iscriversi a tutti i settori dell'albo professionale.

Esonero dal servizio (articolo 2, comma 53). Proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011, dall'articolo 72, comma 1, della manovra estiva 2008). La norma specifica poi che i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell'esonero non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014.

Esperti per la sicurezza (articolo 2, commi 6-decies e 6-quinquiesdecies). Viene istituita la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. La finalità della norma è l'azione di contrasto della criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati. Dal 15 marzo 2011 il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza. In ogni caso, il numero complessivo dovrà comprendere le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operano già presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. Gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch'essa facente capo al Dipartimento di Ps. Gli esperti per la sicurezza operano nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Copscip). La determinazione del numero degli esperti per la sicurezza viene demandata a un regolamento adottato dal ministro dell'Interno, di concerto con i ministri degli Affari esteri e dell'Economia e delle finanze. Il regolamento dovrà indicare le modalità attuative della disposizione, compresa l'individuazione degli esperti e la loro formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia. La durata dell'incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. In ogni caso, la durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni (per gli esperti di cui all'articolo 11 del Dpr 18/1967 la durata massima è di 8 anni). Il periodo di incarico vale, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza. Uno stanziamento di 5 milioni di euro è destinato alla copertura degli oneri conseguenti all'istituzione degli esperti per la sicurezza a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione. Il fondo ha una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. La somma si aggiunge alle disponibilità di 4 miliardi di lire l'anno (articolo 11, comma 5, del Dpr 309/1990). Soppressa la figura degli ufficiali di collegamento, sostituiti dagli esperti per la sicurezza. Di conseguenza è soppresso lo stanziamento di 5 milioni per lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento. Ci sono anche altre modifiche formali all'articolo 11 del Dpr 309/1990, di carattere formale.

Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 16-quater e comma 37). Arrivano 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimentodell'Expo Milano 2015. Inoltre: si estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dall legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. La deroga, autorizzata per il solo anno 2011, consente al comune di Milano, e, a seguito del comma in esame, anche alla provincia di Milano, di escludere dal calcolo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dal comune e dalla provincia per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo complessivamente autorizzato, pari a 480 milioni di euro.

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