Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:35.
Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (articolo 2, comma 17-bis). Si proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160 (sui contributi a organismi internazionali multilaterali), al fine di consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), e precisamente nella misura di 76.695 azioni di capitale a chiamata, pari al controvalore in euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale, con particolare riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh (2009), e di Toronto (2010), nonché alla risoluzione del consiglio dei governatori della Bers del 14 maggio 2010. La norma precisa che, riguardando l'estensione della partecipazione azioni di capitale a chiamata, non è previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica.
Banche (articolo 2, commi da 55 a 60). Si prevede la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917 del 1986 (Tuir), e di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea 3 sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari. La decorrenza di tale trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.
Banche popolari (articolo 2, comma 17-quaterdecies). Proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.