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Milleproroghe / B

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 febbraio 2011 alle ore 07:35.

Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (articolo 2, comma 17-bis). Si proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160 (sui contributi a organismi internazionali multilaterali), al fine di consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), e precisamente nella misura di 76.695 azioni di capitale a chiamata, pari al controvalore in euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale, con particolare riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh (2009), e di Toronto (2010), nonché alla risoluzione del consiglio dei governatori della Bers del 14 maggio 2010. La norma precisa che, riguardando l'estensione della partecipazione azioni di capitale a chiamata, non è previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica.

Banche (articolo 2, commi da 55 a 60). Si prevede la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917 del 1986 (Tuir), e di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea 3 sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari. La decorrenza di tale trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Banche popolari (articolo 2, comma 17-quaterdecies). Proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

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Tags Correlati: Banca d'Italia | Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo | Banca Popolare | Banco Poste | Camera di Commercio | Imposte sui redditi | Inca | Poste italiane Spa

 

Bankitalia, contenimento delle spese (articolo 2, comma 5-sexies). Disposizioni in materia di contenimento delle spese della Banca d'Italia. Viene attribuito alla Banca d'Italia il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal Dl 78/2010, e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali (articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies). Norme sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali. Vengono prorogati di tre mesi i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l'adozione del nuovo statuto del Banco. Prevista una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (Inca) con l'adozione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Il Banco viene anche inserito nell'elenco degli enti da sopprimere elencati nell'allegato 2 al decreto 78/2010 individuando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti e attribuzioni. Viene rimesso a un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Bancoposta (articolo 2, commi da 25 a 28). Si interviene sull'attività svolta da Poste italiane Spa in materia di bancoposta, al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza di Bankitalia. Tale attività, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 144/2001 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), comprende: la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate; il servizio di intermediazione in cambi; la promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; i servizi di investimento e accessori. Intanto, si prevede che, entro il 30 giugno 2011, Poste italiane, con apposita delibera dell'assemblea, costituisca un patrimonio esclusivamente destinato all'esercizio della predetta attività, il cui valore potrà essere anche superiore al 10% del patrimonio netto della società. La delibera dovrà individuare i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione e gestione dello stesso. Si precisa poi che i beni e i rapporti individuati secondo le norme del codice civile sono destinati esclusivamente alle obbligazioni sorte sulla base delle attività di bancoposta, e formano un patrimonio separato da quello di Poste italiane. Di tali obbligazioni la società risponde nei limiti del patrimonio stesso, ferma restando la responsabilità illimitata per obbligazioni derivanti da fatto illecito. Ogni modifica delle regole organizzative e di gestione del patrimonio, nonché il trasferimento di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane, dovrà essere oggetto di delibera dell'assemblea. Arrivano anche norme per la gestione contabile del patrimonio destinato alle attività di bancoposta, precisando che i beni e i rapporti ivi compresi devono essere indicati nello stato patrimoniale della società. Si prevede inoltre che il rendiconto separato debba essere redatto secondo i principi contabili internazionali. Poste italiane poi potrà acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Anche quella del Mezzogiorno.

Blocco sfratti (articolo 2, comma 12-sexies). Prorogato fino al 31 dicembre 2011. La norma prevede anche che, ai fini della determinazione dell'acconto Irpef 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori ex commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 9/2007 (i conduttori con reddito lordo inferiore a 27mila euro, o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap superiore al 66 per cento). Le minori entrate per questa misura sono stimate in 3,38 milioni.

Bonus maturità (Tabella 1). Slitta ancora la norma sulla valorizzazione del percorso scolastico per far partire in vantaggio nei test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso gli studenti più bravi. Lo slittamento è, per ora, fino al 31 marzo 2011. Tale termine però potrebbe essere allungato, con un Dpcm, a dicembre 2011. Quindi è ancora possibile, in teoria, far partire la norma dall'anno accademico 2011-2012. E quindi con la maturità 2012, che pertanto (dovrebbe) valere per i test d'accesso all'università, anno accademico 2012-2013. Sarà questa l'intenzione di viale Trastevere? Di certo questa norma non brilla per chiarezza.

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