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Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2011 alle ore 17:57.

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In un Dpcm, da adottare su proposta del ministro dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'Irpef, o di aumentarla nel caso sia stata istituita. In caso di mancata emanazione del Dpcm possono esercitare la facoltà illustrata i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento.

Il limite massimo dell'addizionale nei primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. Ovviamente, scrive la relazione tecnica del Tesoro, nel caso in cui il comune rientri tra quelli che possono deliberare in tema di addizionale tale facoltà dovrà essere esercitata ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 360/1998 con riferimento quindi non solo alla determinazione dell'aliquota, ma anche alla modifica della soglia di esenzione. La norma infine precisa che le deliberazioni adottate per il 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dal citato articolo 1 del Dlgs 360/1998.

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