Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2011 alle ore 17:42.

My24

L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Non si applica all'abitazione principale e sue pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine, soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) - ed è limitata a una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

La norma precisa che l'esclusione dall'imposta non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 504/1992. L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. Aliquota che può essere modificata con Dpcm da emanare su proposta del ministro dell'Economia d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o, se istituita, della Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I comuni - con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - possono modificare, in diminuzione o in aumento, sino a 0,3 punti l'aliquota sopra individuata o fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta alla metà nel caso in cui l'immobile sia locato. In caso di mancata deliberazione nei termini si applicano le aliquote indicate nell'articolo - 0,76% in caso di immobili non costituenti abitazione principale, con aliquota ridotta della metà se l'immobile è locato. I comuni possono anche prevedere una riduzione fino alla metà dell'aliquota se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario. I comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili. Secondo l'articolo 9 della presente legge, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In caso di aree demaniali in concessione soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria a soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (il mese è computato per intero se il possesso si è protratto oltre i 15 giorni). A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Il versamento si effettua in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento annuale. A partire dal 1° gennaio 2015 l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dai comuni. Con regolamento i comuni possono introdurre l'accertamento con adesione del contribuente, prevedendo anche il pagamento delle somme dovute in forma rateale senza maggiorazione di interessi. Con uno o più decreti del ministro dell'Economia, sentita l'Anci, sono approvati i modelli di dichiarazione, versamento e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Sono esenti dall'imposta gli immobili dello Stato e quelli posseduti nel proprio ambito territoriale da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra questi enti, dagli enti del Ssn destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Specifica importante: il reddito agrario (articolo 32, Dpr 917/1986), i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (articolo 43, Dpr 917/1986), i redditi derivanti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società continuano a essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi