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Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2011 alle ore 17:39.

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Si chiarisce che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), confermando in tal senso la disciplina attualmente vigente relativamente all'Ici. Si prevede poi che toccherà a un successivo decreto riordinare l'imposta di scopo e i prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguarda tra l'altro anche alla superficie e alla rendita catastale degli immobili. Specifica importante: fino all'entrata in vigore delle nuove norme, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa sulla tassa sui rifiuti solidi urbani e sulla tassa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale. A decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere per il 2010 sono valide se pubblicate entro il 31 marzo 2011. Si tratta in sostanza di una semplice agevolazione concessa ai comuni che non hanno ancora inviato, per la pubblicazione sul sito del Tesoro, delle delibere relative all'anno 2010. Infine: si riconoscono all'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le risorse necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

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