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Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2011 alle ore 17:36.

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L'articolo in esame intende prefigurare un sistema semplificato del regime tributario applicabile nel caso di trasferimento immobiliare e che entra in vigore dal 2014. L'articolo modifica l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) prevedendo: 9% per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobiliari in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi; 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, a eccezione della categoria catastale A1, A8 a A9 (ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis). In questi casi, comunque, l'imposta non può essere inferiore a mille euro. Gli atti assoggettati all'imposta sopra prevista e tutti gli atti direttamente conseguenti per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. In relazione agli atti sopra indicati sono soppresse esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali. Attenzione: in ogni caso l'imposta non potrà essere inferiore a mille euro, sia nel caso di applicazione dell'aliquota del 2%, sia in quello di aliquota al 9 per cento.

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