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Questo articolo è stato pubblicato il 23 marzo 2011 alle ore 15:12.

Sono circa 20mila i clandestini espulsi ogni anno dall'Italia la cui sorte è appesa a un filo. Ma cosa succede se uno straniero con il foglio di via non se ne va dal nostro paese? Molto probabilmente nulla perché ci sono due norme una italiana e l'altra comunitaria che confliggono. La Bossi/Fini, inasprita dall'ultimo pacchetto sicurezza prevede in questo caso l'arresto del clandestino ma una direttiva comunitaria 2008/115/CE non lo consente. E nelle aule di giustizia regna l'incertezza, fioriscono sentenze di applicazione diretta della norma comunitaria e quindi di scarcerazione dei clandestini "pizzicati" nuovamente nel nostro paese anche dopo un provvedimento di espulsione (Tribunale di Torino 5 gennaio 2011; Tribunale di Torino 28 febbraio 2011; Tribunale di Nola 17 febbraio 2011). La confusione è tale che alcuni procuratori generali hanno sentito la necessità di diramare direttive ai propri Pm.
La questione è arrivata in Cassazione
A seguito di una serie di ricorsi, la questione è arrivata a piazza Cavour e da lì, con procedura di urgenza (ordinanza n. 11050/2011 si veda lo speciale dedicato sul sito di Guida al Diritto ), ha preso la volta dei giudici di Strasburgo in modo da verificare, una volta per tutte, quale sia la normativa attualmente vigente e applicabile agli extracomunitari che non ottemperino all'ordine di lasciare entro 5 giorni il territorio dello stato. La disciplina comunitaria, infatti, si muove in tutta altra direzione rispetto alla norma interna. A essere privilegiato, in questo caso, è il rimpatrio "volontario", con la concessione di un termine congruo per lasciare il territorio che va dai sette ai trenta giorni. Un approccio "graduale" che può essere superato solo da ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Secondo il XX dossier Caritas/Migrantes nel solo 2009 i rimpatri forzati sono stati 14.063. Come si vede, un numero altissimo a cui vanno sommati i circa quattromila respingimenti, portando così il totale degli stranieri per i quali si sono chiuse le porte del nostro Paese a quota 18mila circa.
Il rinvio ai giudici europei riguarda un clandestino del Gabon
Il caso che ha portato al rinvio ai giudici europei da parte della Cassazione origina dalla condanna di un clandestino del Gabon, che era stato arrestato una seconda volta per non aver ottemperato all'ordine di lasciare l'Italia. Il Supremo collegio, prima di decidere, ha scelto di rinviare la questione ai giudici europei chiedendo di dirimere una serie di questioni dovute all'accavallamento delle norme. In particolare, gli ermellini hanno chiesto lumi in merito all'articolo 7, 8 e 15 della direttiva 115/2008, ossia se questi debbano «essere interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro […] di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non è possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento». Inoltre, la Corte europea deve puntualizzare se l'articolo 15 della direttiva «deve essere interpretato nel senso che è precluso allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a 10 volte) rispetto al già esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento», nonché se «basta che lo stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario perché la direttiva non trovi applicazione».
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