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Questo articolo è stato pubblicato il 04 luglio 2011 alle ore 15:51.

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Giudice obbligato a congelare le maxicondanne in primo grado e in appello. Questo il significato di due disposizioni introdotte nell'ultima versione della manovra. Modificando due norme del Codice di procedura civile viene stabilito il vincolo, sinora era prevista una semplice facoltà, per l'autorità giudiziaria di sospendere l'esecuzione della condanna da 10 milioni in poi, in primo grado, e da 20 milioni in avanti in appello. La sospensione scatta fino al verdetto del successivo grado di giudizio (appello o Cassazione).

La parte interessata al blocco dovrà presentare una cauzione. In una prima versione della norma si disponeva in senso contrario sanzionando fino a 10mila euro le istanze di sospensione manifestamente infondate.

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A potere beneficiare della novità, una volta in vigore, potrà essere Fininvest che attende in questi giorni la sentenza di appello nella causa sul Lodo Mondadori. In primo grado Fininvest è stata condannata a risarcire al gruppo De Benedetti 750 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno subito per la corruzione nella vicenda giudiziaria che si concluse con l'assegnazione della casa editrice al gruppo di Silvio Berlusconi. Per effetto della norma, Fininvest, se condannata, con il pagamento di una cauzione, eviterà comunque ogni pagamento sino alla pronuncia di Cassazione.

LA PRIMA VERSIONE
All'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

QUELLA ATTUALE
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione». b) all'articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione».

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