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Questo articolo è stato pubblicato il 11 luglio 2011 alle ore 06:36.

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Dal prossimo anno si prospettano importanti novità per le imprese di nuova costituzione. Con la manovra correttiva 2011 viene introdotto, infatti, un regime fiscale agevolato per la costituzione di nuove imprese giovanili o create da parte di soggetti che hanno perso il lavoro. La norma prevede che, dal 1° gennaio 2012, il cosiddetto regime dei "contribuenti minimi" trovi applicazione a favore delle (sole) persone fisiche che iniziano un'attività (sia di impresa, arte o professione) o che l'abbiano iniziata dopo il 31 dicembre 2007. Se sono soddisfatte tutte le condizioni imposte dalla normativa, a queste realtà potrà essere applicata un'imposta sostitutiva del 5% (in sostituzione di quella, già agevolata, di oggi pari al 20%).

La spinta alla costituzione e alla crescita delle nuove imprese (in questo caso società di capitali) arriva anche con l'intervento sul venture capital, ossia dei fondi comuni che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate ed esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi.

Chi investe in questi fondi, avrà diritto all'esenzione d'imposta dei proventi derivanti dalle relative partecipazioni. La disposizione introduce, nel caso di soggetti titolari di reddito di impresa, un vero e proprio aiuto di Stato che - pertanto - dovrà essere assoggettato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
A queste misure si aggiungono le azioni previste dal decreto legge sviluppo (Dl 70/2011), tra le quali è di rilievo il credito di imposta per le nuove assunzioni nel Sud. In questo caso, i datori di lavoro che incremento il numero delle unità lavorative a tempo indeterminato potranno contare su un bonus fiscale pari al 50% del costo salariale sostenuto per 12 mesi dall'assunzione (o addirittura 24 mesi, se si tratta di lavoratori molto svantaggiati).
Nel complesso, si tratta di un puzzle di opportunità piuttosto variegato, i cui tasselli, però, non sempre sembrano combaciare perfettamente. Chi intraprende una nuova iniziativa imprenditoriale, artistica o professionale, in quanto rientrante nel regime dei minimi, per esempio, non potrà fruire del credito di imposta per le nuove assunzioni. L'incompatibilità delle due agevolazioni deriva dalla stessa norma istitutiva del regime dei minimi (confermata anche dal nuovo decreto) che dispone la sua cessazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni base fissate dal comma 96 o si verifica una delle fattispecie di cui al comma 99, articolo 1, della legge 244/2007. Bene, tra le indicazioni del comma 96 figura proprio quella legata all'assunzione di dipendenti. Questo significa che il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto) comporta di fatto l'impossibilità di proseguire nell'applicazione dell'imposta sostitutiva con il conseguente passaggio al regime ordinario di tassazione. D'altro canto, il credito di imposta per le assunzioni nel Sud costituisce aiuto di Stato concedibile in esenzione, in base al regolamento Ce 800/2008. E come tale, è sottoposto alle relative disposizioni sulla cumulabilità contemplate nello stesso.

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