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Questo articolo è stato pubblicato il 25 luglio 2011 alle ore 16:16.

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Quali sono le regole previste da Trenitalia in caso di ritardo o disagi?
Vediamo le norme generali.

Ritardo accumulato durante il viaggio
Se il ritardo matura durante il viaggio, è possibile chiedere un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto (per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti) o del 50% (per un ritardo di almeno 120 minuti): sarà rilasciato un bonus valido per l'acquisto di un nuovo titolo di viaggio entro 12 mesi dalla data di effettuazione del viaggio oppure verrà accordata l'indennità in denaro, a scelta del viaggiatore.
Tale indennità è prevista per viaggi con treni AV, ES*, ES* city, IC, ICN ed Espressi (posti a sedere, cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4, auto/moto al seguito), treni Italia-Svizzera o Eurocity o Euronight (solo posti a sedere) per il percorso nazionale.
L'indennità è calcolata rispetto al prezzo intero pagato compreso il prezzo della prenotazione del posto, del salottino eccetera. Sono esclusi gli importi aggiuntivi pagati per l'acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (per esempio "postoclick").

Se il treno parte in ritardo
Se un ritardo superiore a 60 minuti è prevedibile ancor prima di partire (ma con il biglietto già acquistato) si può scegliere immediatamente tra:
a) il rimborso del prezzo del biglietto senza alcuna trattenuta:
• per la parte di viaggio non ancora effettuato
• per l'intero viaggio (compresa la parte già effettuata) se la prosecuzione del viaggio non è più utile in relazione al programma iniziale del viaggiatore. Inoltre, in questo caso, il viaggiatore può chiedere di tornare al punto di partenza non appena possibile;
b) il proseguimento del viaggio verso la destinazione finale:
• non appena possibile con gli autoservizi sostitutivi messi eventualmente a disposizione o con il primo treno utile di categoria pari o inferiore oppure seguendo un itinerario alternativo senza pagamento dell'eventuale differenza di prezzo. Trenitalia, quale trattamento di maggior favore stabilito dalla legge nazionale, può anche autorizzare l'utilizzo di un treno di categoria superiore ( escluso servizio cuccette, VL ed Excelsior) senza pagamenti aggiuntivi. Nel caso di treni nazionali (AV, ES*, ES city, IC, ICN ed Espressi) bisogna rivolgersi, nei limiti dei posti disponibili, direttamente al personale di bordo.
• anche in data successiva (per i treni nazionali è necessaria l'annotazione sul biglietto dell'Ufficio di Assistenza se si decide di viaggiare il giorno successivo o al più tardi entro le 48 ore successive, negli altri casi il viaggiatore ha diritto al rimborso senza trattenute del biglietto in suo possesso).

Durante l'attesa pasti, bevande e il rimborso dell'hotel
Inoltre, in funzione dei tempi di attesa, il viaggiatore ha diritto a pasti e bevande in quantità ragionevole se sono disponibili sul treno o in stazione e se possono essere ragionevolmente forniti.
Se non può continuare il viaggio nello stesso giorno per ritardo, soppressione o mancata coincidenza con l'ultimo treno serale o soppressione di quest'ultimo e non risulti possibile la prosecuzione con autoservizi sostitutivi (bus o taxi), il viaggiatore ha anche diritto al pernottamento con trattamento di qualità media ed al rimborso delle spese necessarie per informare i familiari del ritardo nell'arrivo, ove risulti fisicamente possibile e fatti salvi i casi di esclusione dalla responsabilità dell'Impresa ferroviaria (colpa del viaggiatore, comportamenti di terzi (per esempio occupazione dei binari da parte di manifestanti, suicidio) e cause di forza maggiore (come tempeste, inondazioni, interruzione dell'energia elettrica, scioperi, lavori programmati in linea resi noti alla clientela).

Niente indennità se sapevi del ritardo prima di comprare il biglietto
Attenzione però: il viaggiatore non ha diritto all'indennità:
- se al momento dell'acquisto del biglietto era informato del ritardo (informazione diffusa tramite media, in stazione e sul sito prima dell'acquisto del biglietto);
- se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un percorso alternativo è inferiore a 60 minuti;
- se il ritardo è dovuto a scioperi o a lavori in linea programmati di cui il viaggiatore era adeguatamente informato;
- se il ritardo è dovuto a responsabilità del viaggiatore (per esempio inosservanza dei tempi di cambio dei treni, attesa sul marciapiede sbagliato e così via) o a circostanze esterne all'attività ferroviaria (catastrofi naturali come tempeste, inondazioni, smottamenti, frane) o a comportamenti di terzi (manifestanti sui binari, suicidio, incidente a passaggio a livello, uso improprio del freno di emergenza, interventi dell'autorità di polizia o doganali).

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