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Questo articolo è stato pubblicato il 13 agosto 2011 alle ore 08:29.

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Il limite all'utizzabilità del contante nelle transazioni scende a 2.500 euro. Sanzioni severe per i professionisti che non rilasciano fatture o ricevute, fino alla sospensione dall'Ordine di appartenenza. E per gli studi di settore la preclusione all'accertamento scatta solo se il contribuente che è congruo ai risultati di Gerico lo è stato anche l'anno precedente.

La manovra fiscale conferma una serie di misure mirate, in materia di contrasto all'evasione fiscale, andando a rafforzare alcuni "presidi" già esistenti. Le disposizioni in materia di contrasto dell'evasione fiscale sono state annunciate ieri dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, nel corso della confernza stampa con il presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi.

Il ministro ha fatto riferimento alla riduzione della soglia della tracciabilità dei pagamenti. Nei giorni scorsi questa misura è stata generalmente intepretata come una riduzione del limite dello spesometro, ovvero del limite oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti Iva all'amministrazione finanziaria delle transazioni avvenute. Il limite è di 3.600 euro per le transazioni con i consumatori finali (cosiddette B2C) e di 3mila per quelle con altri soggetti Iva (cosiddette B2B). A quanto risulta invece al Sole 24 Ore dovrebbe trattarsi al limite dell'utilizzo del contante che scende alla somma di 2.500 euro, dai 5mila attualmente previsti. Come al solito per le norme delle manovre fiscali il testo, dall'approvazione del Consiglio dei ministri alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», è soggetto ad alcuni "assestamenti" e in questo caso bisognerà vedere la formulazione finale, ma al momento risulta che l'annunciato limite di 2.500 euro riguarderà l'utilizzo del contante e non lo spesometro.

Con la manovra d'estate dello scorso anno (decreto legge 78 del 2010) il limite all'utilizzabilità del contante era stato già portato da 12.500 a 5mila euro. La norma era intervenuta sull'articolo 49 del Dlgs 231 del 2007 con il quale era stato limitato l'utilizzo del contante. Si prevedeva infatti che «è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro cinquemila». Che ora quindi diventerebbe di 2.500. Il limite scatta anche quando vengono effettuati più pagamenti inferiori alla soglia quando questi «appaiono artificiosamente frazionati». La riduzione non è drastica come le misure previste dall'allora vice ministro Vincenzo Visco, ma fa un ulteriore passo nel senso della tracciabilità dei pagamenti. La misura ovviamente rafforza in ogni caso lo spesometro, che non potrà essere aggirato con il pagamento in contanti, a meno di un rischio di un aumento delle sanzioni.

Un altro passaggio importante è quello dell'inasprimento delle sanzioni per i professionisti che non rilasciano la ricevuta fiscale o la fattura. In questo caso, come è stato annunciato, l'effetto arriverà fino alla sospensione dal rispettivo Ordine di appartenenza, in analogia con i giorni di chiusura che possono essere inflitti quale sanzione agli esercizi commerciali che sono già soggette a questo tipo di misure. Con il testo occorrerà vedere nel dettaglio le modalità per l'attivazione del meccanismo di sospensione, visto che la sanzione amministrativa dovrà misurarsi con i procedimenti previsti dagli ordinamenti ordinistici.

Un nuovo intervento riguarda poi gli studi di settore: anche di questo il ministro ha esplicitamente fatto menzione nella conferenza stampa. Si dovrebbe trattare appunto di un'aggiustamento della norma che stabilisce la preclusione dell'accertamento per i soggetti che risultano congrui agli studi di settore. Secondo la nuova formulazione occorrerà che i contribuenti, se vogliono bloccare gli accertamenti da Gerico, mantengano una "buona condotta" costante nel tempo. A quanto pare, però, la congruità dell'anno precedente, che salva chi resta allineato ai risultati di Gerico, può essere anche frutto di adeguamento: quindi la misura non riguarda solo i cosiddetti "congrui" naturali, ma anche quelli da adeguamento.

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