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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:24.

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Addizionali (articolo 1, commi da 9 a 11). Si prevede che a decorrere dall'anno 2012 (e non più quindi 2013) ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla nuova rideterminazione. La maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'Irpef delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. Si prevede infine che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tuttavia, viene chiarito, tale sospensione non si applica, a decorrere dal 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef.

Anticipo pensionamento donne (articolo 1, comma 20). A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e della gestione separata il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Atti soggetti a Iva (articolo 1, comma 12). Si prevede che l'importo dei nuovi tagli alla spesa pubblica contenuti nella presente manovra bis, per l'anno 2012, possa essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate stimate dall'applicazione della Robin Hood tax. L'eventuale riduzione dovrà essere distribuita tra i comparti interessati, d'intesa con le Regioni. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad Iva ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Tesoro. Per tali atti soggetti a Iva, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti a IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

Attività economiche (articolo 3, commi da 6 a 11). Si esordisce specificando che l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. Tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. La norma poi chiarisce, nel dettaglio, cosa debba intendersi per "restrizioni". Vale a dire: la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate a esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno. L'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o a una certa area geografica. E ancora: il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica; il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; e, infine, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. Tuttavia, singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni. In tal caso, la suddetta esclusione può essere concessa, con Dpcm, sentito Tesoro e Autorità per la concorrenza e il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Purchè, però: la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico; la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata; la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

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