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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:24.

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DigitPa (articolo 6, commi 5 e 6). Si prevede che DigitPa metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Si specifica anche che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, gli strumenti offerti da DigitPa anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

Dismissioni immobili della Difesa (articolo 3, comma 12). Si interviene in materia di alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni militari e si stabilisce che i relativi proventi monetari siano destinati, previa verifica del Tesoro con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, e, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Tesoro.

Distribuzione commerciale (articolo 6, comma 4). Si prevede che ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, e di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte, in via sperimentale, senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, e quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Salta la norma che prevedeva che tale "liberalizzazione" valeva solo per gli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Ora invece vale per tutti.

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