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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:24.

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Enti dissestati (articolo 1, comma 14). Viene introdotto un nuovo comma, l'1-bis, all'articolo 15 della manovra di luglio, in tema di enti dissestati. La novità contenuta nel presente decreto prevede che nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, o presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, a eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario. Se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente. Quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa. Nell'ambito di queste misure straordinario il commissario può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Entrata in vigore (articolo 20). La manovra bis di Tremonti è entrata in vigore lo scorso 13 agosto. Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione definitiva in legge.

Esenzioni e favore fiscale, riordino anticipato (articolo 1, comma 6). Si prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale siano ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013. In pratica, si anticipano di un anno queste riduzioni. Tale norma, viene chiarito, non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa in materia sociale, e l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Si precisa poi che al fine di garantire gli effetti finanziari di queste norme, in alternativa (anche parziale) a queste riduzioni, possa essere disposta con Dpcm, sentito il Tesoro, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, esclusa l'accisa.

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