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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:25.

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Meno poltrone nei comuni (articolo 16). Si prevede che al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011), nei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, il sindaco sia il solo organo di governo e sono soppressi la giunta e il consiglio comunale. In più si stabilisce che debbono essere svolte obbligatoriamente tutte le funzioni amministrative in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a mille abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, dell'unione municipale. In tali comuni il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Gli organi invece dell'unione municipale saranno l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. Ci sarà comunque uno statuto ad hoc che ne individuerà compiti e funzioni. Attenzione a non costituire l'unione municipale per tempo: se non si fa entro sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni interviene il prefetto, che può nominare anche un commissario. Sforbiciata in arrivo anche per i consigli comunali. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) per i comuni con popolazione superiore a mille e fino a 3mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al sindaco, da cinque consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 5mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; c) per i comuni con popolazione superiore a 5mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. Infine: le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali dovranno essere elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto del rendiconto, che va trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato anche sul sito dell'ente locale.

Minus e plusvalenze (articolo 2, commi da 28 a 34). La nuova aliquota del 20% riguarda anche l'imposta sostitutiva che colpisce i cosiddetti capital gain cioè le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate (nonché su strumenti finanziari partecipativi e contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), titoli (esclusi i titoli di stato italiani e di Paesi della white list), certificati di massa, valute oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi, metalli preziosi, e quote in organismi di investimento, nonché i redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari. L'incremento scatta per i capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell'imposta sostitutiva, nella misura del 62,5 per cento. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziché al 100%. Resta ferma il limite quinquennale per il riporto previsto dall'articolo 68, comma 5, Tuir. Per la tassazione dei futuri capital gain al 20%, è possibile utilizzare, in luogo del costo storico delle partecipazioni o dei titoli, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l'eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze così scaturite.

Mobilità, trasferimenti e aspettativa del personale pubblico (articolo 1, commi 19 e 29 e 30). Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando - in ogni caso - la necessaria neutralità finanziaria. Il comma 29 in esame invece prevede (senza nuovi oneri per lo Stato) che i dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento. Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. In arrivo infine modifiche al regime di aspettativa per chi ricopre cariche elettive pubbliche.

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