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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:25.

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Patto di stabilità (articolo 1, comma 8). Si prevede un anticipo (al 2012) del concorso di Regioni ed enti locali alla riduzione della spesa pubblica. Nel dettaglio, le Regioni a statuto ordinario dovranno "concorrere" per 1,6 miliardi a decorrere dal 2012. Quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Le province per 700 milioni per il 2012 e per 800 milioni a decorrere dall'anno 2013 e i comuni per 1, 7 miliardi per il 2012 e per due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013.

Prefetti e dirigenti, mobilità più semplice (articolo 1, comma 18). Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia o avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

Prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 17). È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

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