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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:25.

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Riduzione costi politica e apparati (articolo 1, comma 33). Si conferma che il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive e incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, non possa superare la media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Queste disposizione si applica anche anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Redditi di capitale (articolo 2, comma 27). Se derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al presente articolo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto di via XX Settembre.

Rendite finanziarie (articolo 2, commi da 6 a 26). Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012. I commi da 13 a 25 prevedono poi tutta una serie di norme per armonizzare queste novità ai vari prodotti finanziari. Tra questi si segnala il comma 22 che stabilisce che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati da Bankitalia o da soggetti vigilati Isvap, e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. Il comma 26 invece specifica che per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto unico alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, o in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Tesoro saranno comunque stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.

Restyling delle festività civili (articolo 1, comma 24). A decorrere dall'anno 2012 con Dpcm, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, e le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

Ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale (articolo 2, commi 13 e 14). Vengono rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie in modo da renderle coerenti con la nuova tassazione al 20%. In particolare va al 20% la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, la ritenuta sui dividendi da partecipazioni non qualificate, quotate e non quotate, quella sugli interessi bancari. Vengono poi dettate nuove norme in materia di proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Robin Hood tax (articolo 7). Si prevede che in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (Ires) è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (prima si parlava di 25 milioni) e un reddito imponibile superiore al milione di euro. E in più: che si tratti di soggetti che operino nei seguenti settori: ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; trasporto o distribuzione del gas naturale. Viene cancellata poi la disposizione che escludeva da questa tassa i soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. La "Robin Hood tax" si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale verrà aumentata di quattro punti percentuali. Due specifiche importanti. Tali norme non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e (soprattutto) è fatto espresso divieto ai soggetti "tassati" di traslare l'onere sui prezzi al consumo. Secondo le prime stime del Governo da queste misure dovranno derivare maggiori entrate per l'Erario stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Roma capitale (articolo 1, comma 27). Si prevede che il commissario straordinario del Governo possa estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione.

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