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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:25.

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Salvaguardia dell'euro (articolo 1, comma 15). Si autorizza che il Tesoro a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Si precisa tuttavia che tali passività debbano essere "emesse" o "contratte" al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti "o altre forme di assistenza finanziaria" agli Stati membri dell'area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimità degli Stati membri dell'area euro.

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - (articolo 6, comma 1). Si prevede che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, si può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere (articolo 31 Dlgs n. 104 del 2010).

Servizi pubblici locali (articolo 4). Arriva un pacchetto di norme adegua la disciplina dei servizi pubblici locali in base alle indicazioni del recente referendum popolare e delle norme europee. Nel dettaglio, si prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base a una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. La delibera va adeguatamente pubblicizzata e inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento.

La verifica degli enti locali è condizione essenziale prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano a oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

All'attribuzione di diritti di esclusiva a un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione delle norme sull'autoproduzione previste dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge n. 287 (vale a dire, operare mediante società separate e rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti).

La norma prevede poi che nel caso in cui l'ente locale (dopo la verifica) intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive a evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

Per promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative a queste procedure dovrà: a) escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti; b) assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma; c) indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; d) può prevederere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento; e) prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia; f) indicare i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione; g) prevedere l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

Nel caso poi di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. Se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900mila euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno (vigilano gli enti locali sull'osservanza). Le società "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del Dlgs. N. 163 del 2006. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. La presente norma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizip e ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione.

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, e degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

Tale divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La norma in esame disciplina anche il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto. Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore ai 900mila euro l'anno nonché gli affidamenti diretti che non rientrano in alcuni casi (ora spiegati) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012.

Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012. Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive a evidenza pubblica le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio.

Mentre gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, a una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non a evidenza pubblica, e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, e la gestione delle farmacie comunali. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Scuola, la pensione slitta di un anno (articolo 1, comma 21). Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai professori e Ata andranno in pensione un anno più tardi rispetto alla presentazione della domanda. (Entrano in vigore anche per loro le finestre mobili). Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Sistri, addio (articolo 6, commi 2 e 3). La manovra di Tremonti cancella il Sistri, il sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Si dice quindi addio a tutto quell'ambizioso progetto di digitalizzazione del comparto rifiuti iniziato dall'ultimo governo Prodi e portato quasi alla fine dal ministro Stefania Prestigiacomo. La norma specifica però che resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti (articolo 188-bis, comma 2, lettera b) del Dlgs n. 152 del 2006) e i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del citato decreto legislativo n. 152.

Sforbiciata alle province (articolo 15). I tagli ai "costi della politica" coinvolgono anche le province. E in attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale. La norma in esame prevede che a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano soppresse tutte le province, salvo quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300mila abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3mila chilometri quadrati. I comuni che fanno parte della provincia soppressa si dovranno aggregare a un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale. Se non avviene tale accorpamento, le funzioni della provincia soppressa vengono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. Non possono in ogni caso essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500mila abitanti. Come per i comuni, la stretta arriva anche per gli organi di governo delle province. A decorrere dal loro primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. La soppressione delle province determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse. Spetterà invece a un Dpcm provvedere alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Società municipalizzate (articolo 5). Arriva una norma "premio" per incentivare gli enti territoriali a dismettere le proprie partecipazioni azionarie nelle società in house di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica (diversi dal servizio idrico). Per la precisione si prevede che una quota del Fondo infrastrutture, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, sia destinata, d'intesa con le Infrastrutture e il Tesoro, a investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai due dicasteri, delle Infrastrutture e dell'Economia. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. Attenzione: la quota non assegnata agli enti territoriali resta destinata alle finalità del Fondo infrastrutture (potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, tra cui le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese).

Sostegno ai contratti di prossimità (articolo 8). Si interviene in materia di contrattazione, prevendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possano realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. La norma prosegue specificando che queste intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. Si chiarisce infine che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Studi di settore (articolo 2, comma 35). Arriva una norma di chiarimento. Per gli studi di settore viene stabilito che l'impossibilità di effettuare gli accertamenti basati su presunzioni semplici per chi risulta congruo e coerente fino al 40% dei ricavi dichiarati (e con il limite di 50mila euro) si verifica a condizione che risulti congruo - anche per adeguamento - anche nel periodo d'imposta precedente.

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