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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 21:25.

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Tagli alla "casta" (articolo 13). Il menù delle misure anti-crisi colpisce anche la "casta", con l'arrivo di una tassa di solidarietà per i membri degli organi costituzionali. Vale a dire: parlamentari e membri degli altri organi previsti dalla Costituzione. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, arriva una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90mila euro lordi annui in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90mila euro e fino a 150mila euro, che sale al 20 per cento per la parte eccedente 150mila euro. Si specifica comunque che la riduzione non opera ai fini previdenziali e che, comunque, i tagli non potranno far scendere il trattamento economico sotto i 90mila euro lordi annui. Si prevede poi una sforbiciata del 50% dell'indennità parlamentare, ma solo per gli onorevoli che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche dalla quale emerge il superamento del limite. Le Camere inoltre dovranno individuare entro 60 giorni le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni. Si specifica poi che la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Arriva infine una norma "accorpa" referendum: nel caso in cui, nel medesimo anno, debbano tenersi più di un referendum abrogativo la convocazione degli elettori avverrà in una medesima data.

Tagli agli organici pubblici (articolo 1, commi da 3 a 5). Nuova sforbiciata gli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche. Oltre alle riduzioni già previste dalla legge n. 25 del 2010, dovranno: a) apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento; alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, a esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Alle amministrazioni che non adempiono a tale onere entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Continuano a essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi di funzione dirigenziale. Fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti di "taglio" le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità e di conferimento di incarichi di funzione dirigenziali avviati alla predetta data. Restano esclusi da questa ulteriore tagliola il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il dipartimento della Protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale in regime di diritto pubblico. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

Tfr, liquidato più tardi (articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32). Cambia, per il pubblico impiego, la liquidazione del Tfr con effetto dall'entrata in vigore del decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data. La liquidazione avverrà decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione solo nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente. È prevista un'eccezione per il personale scolastico: per il quale resta comunque ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di queste nuove regole per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Il comma 32 in esame infine conferma che la durata dell'incarico dirigenziale può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In questo caso, aggiunge, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. Tale norme si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Tirocini più tutelati (articolo 11). Si prevede che i tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

Trasporto pubblico locale (articolo 1, comma 13). A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Tesoro il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. Il presente decreto prevede che dall'anno 2012 tale fondo sia ripartito, d'intesa con le Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura a evidenza pubblica.

Tredicesima "ritardata" per il travet "fannullone" (articolo 1, comma 7). Che colpisce i dipendenti pubblici di amministrazioni che non assicurano gli obiettivi di risparmio previsti dal presente decreto. La "sanzione" è rappresentata dal differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti in tre rate annuali posticipate.

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