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Questo articolo è stato pubblicato il 05 settembre 2011 alle ore 20:18.
art. 6, comma 14: "14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: "15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: "16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.";
art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: "17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 18: "18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.";
art. 6, comma 19: "19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.";
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: "20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: "21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: "22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: "23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:";
art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: "24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: "25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: "26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: "27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: "28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:", e alle parole "e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.";
art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: "29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: "30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: "31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:";
art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: "32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: "33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: "34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.";
art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: "35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.";
art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni";
art. 8, comma 2: "2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.";
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