Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2011 alle ore 08:15.

My24

«Quanto al controllo del disavanzo di bilancio, ci siamo ripromessi che nessuna spesa nuova sarebbe stata fatta se non coperta da una corrispondente entrata», osservò Luigi Einaudi nel commentare gli effetti della stretta creditizia decisa nel 1947 per contenere l'inflazione e salvare la lira. A Einaudi è attribuita unanimamente la parternità dell'articolo 81 della Costituzione.

Quel vincolo, che vietava in sostanza il finanziamento di nuove spese in deficit, si è dissolto negli anni dell'assalto alla diligenza quando il debito pubblico è raddoppiato e si è irresponsabilmente scaricato il costo di una dissennata gestione della finanza pubblica sulle generazioni successive.

Ora, tenendo fede a quanto annunciato a luglio e in linea con quel che hanno già fatto Germania e Spagna (la Francia sta per seguire a ruota) il governo punta sulla «golden rule» per blindare il percorso di risanamento dei conti pubblici. Dal punto di vista tecnico-giuridico e da quello della gerarchia delle fonti normative, non vi è dubbio che attribuire al vincolo del pareggio di bilancio il rango di precetto costituzionale può rendere più stringente il divieto di "sforare" rispetto agli obiettivi prefissati.

Ma evidentemente il segnale è di altro tipo, e non a caso il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti ha parlato ieri di un principio che, ben al di la della sua assimilazione a un criterio contabile, è di «altissima intensità politica e civile». Da questo punto di vista, e ad adiuvandum per rassicurare ulteriormente i mercati, ben venga dunque un più rigido vincolo che imponga anche per via costituzionale l'obbligo del pareggio di bilancio. Del resto, le politiche economiche sono vigilate da Bruxelles oltre che dalla Bce, e la nuova governance economica europea non potrà che trarre ulteriore forza da questo rinnovato fervore costituzionale. Il nuovo dispositivo dell'articolo 54 – come suggerisce il costituzionalista Augusto Barbera – punta peraltro a «vincolare maggiormente la finanza decentrata dopo l'eccessiva generosità del nuovo titolo V». Quel che manca però, e potrebbe essere oggetto di eventuali integrazioni in sede di approvazione del Ddl, è il riferimento al controllo di legittimità.

In poche parole, nel caso in cui si accerti una palese violazione al nuovo precetto costituzionale, chi e come deve sollevare la questione davanti alla Consulta perché si pronunci sulla presunta incostituzionalità di questa o quella norma? A chi toccherà far valere «l'interesse all'equilibrio di bilancio»? Si potrebbe per questo rispolverare quanto lo stesso Barbera con Nino Andreatta proposero nel 1984 all'interno della commissione Bozzi: tale compito dovrebbe essere attribuito alla Corte dei Conti. Proposta che venne travolta «dal disimpegno delle forze politiche che non vollero dare seguito al testo complessivo, ottimo ed equilibrato, della commissione».

Del resto, non avremmo mai raggiunto la cifra record di un debito pubblico al 120% del Pil, se il vincolo costituzionale voluto da Einaudi non fosse stato sistematicamente aggirato. «In poche parole – commenta il costituzionalista Michele Ainis – se la Costituzione non fosse stata violata non ci sarebbe stato bisogno di intervenire». Ora forse sarebbe preferibile che nella Carta si privilegiassero «norme asciutte, perché a volte troppe parole possono produrre l'effetto opposto».

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi