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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2011 alle ore 14:31.

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1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle parole "1.400 milioni".

2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente provvedimento; l'aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole "ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4".
b) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: "a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013".

4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.

8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

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