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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2011 alle ore 14:28.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera a), all'articolo 20, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi 1 e 3 e all'art. 42, comma 9, pari complessivamente a 6.881,215 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.160,833 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,133 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.085,428 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.607,728 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.115,028 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.433,028 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.742,928 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.055,228 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.367,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.679,828 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.697,928 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
Tabella A - Contributo di solidarietà
Tabella B - Aliquote di finanziamento
Tabella C - Aliquote di computo
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