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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2011 alle ore 14:31.

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1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a)del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;
b)dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente:
c)dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d)dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e)della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f)del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g)della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h)della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i)della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza.

8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
" Art. 2. Composizione del Consiglio.
1.Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a)dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b)quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive;
c)dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente."
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei componenti";
2) al comma 2, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: " lettere b) e c)";
c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei rappresentanti";
2) il comma 10 è soppresso.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei componenti di cui al precedente periodo, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a)maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
b)pluralismo.

10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015.

11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.

12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.

13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono.

21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

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