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Questo articolo è stato pubblicato il 14 dicembre 2011 alle ore 15:53.

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1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400" ».
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi" ».

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».

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TAG: Lavoro

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