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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 10:11.

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Le funzioni riconosciute al comandante della nave dal codice della navigazione sono molte: rappresenta, a vario titolo, l'armatore, il vettore e il proprietario della nave; tutela gli interessi degli aventi diritto al carico; agisce come esercente privato di pubbliche funzioni ed, in tale veste, ha la potestà disciplinare sull'equipaggio e sui passeggeri e quella di ufficiale dello stato civile e di notaio, sicché può celebrare i matrimoni in extremis, redigere atti di stato civile e ricevere testamenti. Ma il comandante, pur se nominato da un soggetto privato (l'armatore) è chiamato ad assolvere la delicata funzione di salvaguardare, nell'interesse dello Stato, la sicurezza della navigazione.

Di qui i doveri stringenti che contraddistinguono questa particolare la figura del comandante, a cui fa capo, in via esclusiva, la direzione della manovra e della navigazione. Manovra che deve dirigere personalmente anche quando è obbligato ad avvalersi del pilota, nonché all'entrata e all'uscita dei porti ed in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà. A ciò si aggiunge l'ulteriore obbligo, penalmente sanzionato, di essere l'ultimo ad abbandonare la nave in caso di pericolo. A riprova dell'importanza che tale figura riveste, il codice della navigazione individua negli altri componenti dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, i soggetti che sono chiamati a sostituire il comandante nei casi di impedimento, assenza o morte. Le sanzioni previste dal codice della navigazione e dal codice penale sono particolarmente severe, nel caso in cui determinati reati siano commessi dal comandante. Ad esempio, il naufragio è punito con la pena della reclusione sino al limite massimo di quindici anni.

In ogni caso, fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, il codice della navigazione prevede che, al seguito di sinistri marittimi, sia avviata dall'autorità marittima un'inchiesta sommaria, alla quale, a determinate condizioni, fa seguito un'inchiesta volta ad accertare le cause del sinistro, a verificare il rispetto delle norme di sicurezza nonché il livello di abilità e di perizia marinaresca.
Fatta salva la possibilità di un'inchiesta ministeriale, l'inchiesta formale deve essere disposta dalla direzione marittima competente (nel caso della nave Costa Concordia, dalla direzione marittima di Livorno) quando dall'inchiesta sommaria emerga che il sinistro può essere avvenuto per dolo o per colpa grave e può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave battente bandiera straniera. L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro marittimo si è verificato quando interessa navi passeggeri o da carico, ivi comprese quelle di bandiera Ue, in acque soggette alla sovranità dell'Italia.

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