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Questo articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2012 alle ore 21:02.
Si compone di quattro commi il testo dell'emendamento del Governo al decreto liberalizzazioni, presentato in Commissione Industria al Senato. Il provvedimento stabilisce che saranno esentate dal pagamento dell'Imu solo le parti degli immobili che non svolgono attività commerciale.
Ecco il testo integrale: «Dopo l'articolo 91, inserire il seguente: Articolo 91 bis. Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali.
1) Al comma 1, lettera i, dell'articolo 7 del decreto legislatrivo 30 dicembre 1992, numero 504, dopo le parole «allo svolgimento» aggiungere le parole «con modalità non commerciali».
2) Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natuira non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddittuale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, nr. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013.
3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanza da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, nr. 400, entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
4) È abrogato il comma 2 bis dell'art. 7 del decreto legge 30 settembre 2005, nr. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, nr. 248.
L'emendamento sulle nuove regole per esenzione dell'Ici sugli enti non commerciali è strettamente attinente al tema del «decreto liberalizzazioni»in quanto tende a modificare l'attuale normativa che è oggetto di una procedura di infrazione da parte del Commissario Ue per la Concorrenza. Come si evince del resto dal titolo stesso del dl che si intende modificare: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».
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