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Questo articolo è stato pubblicato il 29 marzo 2012 alle ore 10:19.

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Agenda digitale italiana e telecomunicazioni con liberalizzazione ultimo miglio (articolo 47). Indicazione di principio relativa alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell'agenda digitale europea. Istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle stesse finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. Definiti gli obiettivi specifici che devono essere perseguiti dalla cabina di regia nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella europea. Intervento sulla regolamentazione dell'accesso alla rete di telecomunicazioni, prevedendo, per i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, l'offerta disaggregata agli operatori concorrenti da parte del proprietario della rete, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Liberalizzazione del cosiddetto «ultimo miglio» nelle telecomunicazioni. Introdotta nel procedimento l'attività regolatoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dovrà essere espletata entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e svolgersi secondo i compiti che la normativa europea (direttiva 2002/21/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/140/Ce) affida alle autorità nazionali di regolazione del mercato delle telecomunicazioni. Non muta il contenuto sostanziale dell'intervento normativo e viene aggiunto un vincolo pregiudiziale: assicurare comunque il mantenimento della sicurezza della rete.

Appalti, responsabilità solidale (articolo 21). Modificata la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuto dall'appaltatore o dagli eventuali subappaltatori. In base alle novelle, tra l'altro, si escludono dall'àmbito della responsabilità solidale le sanzioni civili (che vengono, quindi, poste a carico esclusivamente del responsabile dell'inadempimento) e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, l'escussione del patrimonio dell'appaltatore.

Aspettativa per borse di studio, assegni o altre forme di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca (l'articolo 33). Collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza. Il periodo massimo del collocamento coincide con la durata delle sovvenzioni.

Assunzioni, semplificazioni procedure e collocamento obbligatorio (articolo 18). Semplificazioni per le comunicazioni preventive ai Centri per l'impiego delle assunzioni nel settore dei pubblici esercizi e in quello agricolo. Viene esteso l'obbligo di comunicazione preventiva (cioè, il giorno precedente l'assunzione) ai casi di assunzione per l'esecuzione di speciali servizi, di durata non superiore a tre giorni, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - casi per i quali la disciplina attuale ammette la comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione. Semplificati gli adempimenti procedurali relativi alla richiesta, da parte del datore di lavoro privato, della sospensione dagli obblighi di assunzione delle categorie protette.

Assunzione di lavoratori extra Ue e documentazione amministrativa per gli immigrati (articolo 17). Semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari e di svolgimento di periodi di lavoro stagionale successivi a un primo periodo. Semplificazione della documentazione amministrativa relativa ad extracomunitari.

Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, semplificazioni (articolo 15). Viene modificata, dal 1° aprile 2012, la procedura per l'anticipo dell'interdizione dal lavoro «nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza». La nuova disciplina prevede che l'astensione sia disposta (per il periodo di tempo indicato nel medesimo atto) da parte dell'Azienda sanitaria locale, secondo le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mentre la normativa finora vigente attribuisce la competenza alla Direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale.

Attività di autoriparazione, soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio (articolo 39). Eliminata dall'elenco dei requisiti personali, richiesti ai responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione, l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività da comprovare mediante certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività.

Attività economiche, semplificazione procedure (articolo 12). Le misure per semplificare i procedimenti possono essere attivate attraverso un insieme di regole nella forma della convenzione. I soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate. Inserite anche le organizzazioni dei produttori (Dlgs 228/2001). Prevista l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione (entro il 31 dicembre 2012) per semplificare i procedimenti amministrativi relativi all'attività d'impresa. Va ricompresa anche l'attività agricola e, tra i e criteri direttivi, la definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.È stata anche estesa la portata dell'articolo 1, comma 3, del Dl 1/2012, prevedendo che con i regolamenti lì previsti siano individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con asseverazioni, a Scia senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere. Estesa anche la portata dell'articolo 10, comma 2, del Dl 7/2007, prevedendo che la segnalazione di inizio attività (Scia) si applichi all'attività di estetista anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare la materia di questo articolo, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge 241/1990, dall'articolo 3 del decreto legge 138/2011 e dall'articolo 34 del decreto legge 201/2011. Escluse dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dall'articolo i seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme: i servizi finanziari, i procedimenti tributari, i procedimenti in materia di giochi pubblici e i procedimenti in materia di tabacchi lavorati.

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