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Questo articolo è stato pubblicato il 29 marzo 2012 alle ore 10:19.

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Bosco e arboricoltura da legno (articolo 26). Viene rivista in senso restrittivo la definizione di "bosco" e di "arboricoltura da legno" in modo da escludere alcune superfici dal regime vincolistico che si applica a questi territori. Escluse dalle radure e da tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco, assimilate al bosco dai commi 3 e 6 dell'articolo 2 del Dlgs 227/2001, quelle identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. Vengono aggiunte le tartufaie coltivate tra le superfici escluse dall'assimilazione al bosco. Sono escluse dalla nozione di bosco: le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli; - i terrazzamenti; - i passaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

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