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Questo articolo è stato pubblicato il 29 marzo 2012 alle ore 10:19.

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Carta acquisti, prosegue la sperimentazione (articolo 60). Proroga della sperimentazione, nei comuni aventi più di 250mila abitanti, dell'istituto della "carta acquisti". La sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, è attuata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Ai fini della copertura dell'onere finanziario, pari (nel limite massimo) a 50
milioni di euro, viene ridotto nella misura corrispondente il "Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti".

Cipe, modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere e norme disalvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali (articolo 22). La disposizione interviene sulla procedura di adozione delle delibere del Cipe, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la norma di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legge 201/2011, che indica un termine di trenta giorni per la formalizzazione e la trasmissione delle delibere medesime al Presidente del Consiglio dei ministri. In relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE nel decreto legge 1/2012, viene fatto salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. Confermata la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal Dl 1/2012 a partire dalla scadenza dei contratti.

Clausola di salvaguardia (articolo 62-bis). Introdotta la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle Autonomie speciali. La norma richiama inoltre la cosiddetta clausola di maggior favore.

Codice dei contratti pubblici (articolo 20). Modifiche al Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013, e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane. Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor l'articolo 61, comma 1, demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative di tale disciplina, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per i lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina che introduce semplificazioni in tale norma è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Importante anche la norma sul certificato di esecuzione dei lavori del contrante generale, il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione (la norma di cui all'articolo 61, comma 1, provvede a disciplinare la fase transitoria).

Codice dei contratti pubblici, sponsor e partecipazione di privati (articolo 61). Il ministro per i beni e le attività culturali approverà, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un decreto per definire le norme tecniche e le linee guida applicative della disciplina delle procedure per la selezione di sponsor del nuovo articolo 199-bis del Codice dei contratti pubblici, nonché di quelle recate dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali, anche al fine di coordinare fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi su beni culturali, tra le quali, in particolare, si fa esplicito riferimento all'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi del cantiere e alla vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi modelli che saranno definiti nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti
pubblici, consentendo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire, d'intesa con il Mit, appositi modelli per la predisposizione dei certificati. Istituita una disposizione di carattere ampio che contiene un meccanismo, a regime, volto a superare le intese con singole Regioni, per i casi in cui l'intesa non sia raggiunta o sia tardiva. Il meccanismo, peraltro, non si applica alle intese previste da leggi costituzionali e alle intese con Autonomie speciali. Resta ferma la competenza esclusiva regionale.

Codice dell'ambiente, modifiche (articolo 24). Modifiche al Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/2006). Modifiche sull'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010. Viene precisato che l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) è rilasciata anziché richiesta come era previsto nel testo previgente. Previsto che, per gli impianti localizzati in mare, l'Ispra esegua i controlli, previsti in materia di Aia, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del ministero dello Sviluppo economico. Modificate le procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. Obbligo, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, di allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del Paese di destinazione. Disposizione transitoria applicabile nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati. Introdotto un comma 3-bis all'articolo 228 del codice relativo al contributo ambientale per il recupero di pneumatici usati. Previsto che nell'ambito dell'articolazione per fasi temporali diverse dei progetti di interventi di bonifica o messa in sicurezza che presentino particolari complessità, possa essere valutata l'adozione di tecnologie innovative. Soppresse le parti della lettera p) del comma 1 dell'articolo 268 del Codice che individuavano il ministero dell'Ambiente quale autorità competente, nel caso delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, all'effettuazione dei controlli. Riscritto il comma 5 dell'articolo 281 del Codice, volto a prevedere che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto siano adottate con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Integrato l'elenco recato dall'allegato VIII alla parte seconda del Codice, al fine di includere tra le attività assoggettate ad Aia (autorizzazione integrata ambientale) i terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore.

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