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Questo articolo è stato pubblicato il 05 aprile 2012 alle ore 10:03.

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Nei casi meno gravi 24 mensilità di ristoro
Doppio regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti soggettivi o disciplinari. Se il fatto non sussiste, o è riconducibile a condotte punibili con una sanzione minore nelle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti, denotando così un uso arbitrario del potere da parte del datore di lavoro, il giudice annulla il licenziamento, dispone la reintegrazione del lavoratore e condanna il datore di lavoro al risarcimento dei danni retributivi (al netto di quanto percepito dal lavoratore) con un tetto massimo di 12 mensilità.

Vanno pagati anche i contributi (dedotto quanto coperto da altre posizioni contributive, se attivate), con la possibilità per il lavoratore, in alternativa al reintegro, di farsi versare l'indennità sostitutiva di 15 mensilità. In tutti gli altri casi, scatta il pagamento di un'indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità (il cui importo è determinato in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero degli occupati, delle dimensioni dell'attività, del comportamento e delle condizioni delle parti).

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