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Questo articolo è stato pubblicato il 05 aprile 2012 alle ore 10:03.

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Sempre il rientro, indennizzo optional
Reintegro automatico se il licenziamento è riconosciuto come discriminatorio, a meno che il lavoratore non opti per un indennizzo. La nuova disciplina dell'articolo 18, sul punto, ricalca la precedente.

A prescindere dal numero di dipendenti (e dalla motivazione addotta per il licenziamento), il datore di lavoro, nel caso il giudice annulli il licenziamento perché discriminatorio, è infatti obbligato a reintegrare il lavoratore e a risarcire almeno cinque mensilità per i danni, versando i contributi assistenziali e previdenziali.

Al dipendente, in alternativa al reintegro, è tuttavia concessa la facoltà di chiedere il pagamento di 15 mensilità, con la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro (tale indennizzo non influisce sul risarcimento delle cinque mensilità sopra accennate). Lo stesso regime si applica per i licenziamenti disposti nel periodo di maternità, in concomitanza del matrimonio, o disposti in modo illecito (articolo 1345 del Codice civile).

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TAG: Lavoro

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