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Questo articolo è stato pubblicato il 05 aprile 2012 alle ore 10:03.

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L'«insussistenza» impone il reintegro
L'annullamento del licenziamento intimato per motivi economici può comportare il reintegro e non solo l'indennizzo. È questa la novità più importante del testo presentato ieri dal Governo. Il nuovo articolo 18, infatti, estende la tutela di maggior favore per i lavoratori in caso di licenziamento disciplinare – cioè il risarcimento massimo di 12 mensilità e il reintegro, che può essere sostituito su scelta del lavoratore, con una indennità di 15 mensilità – anche nel caso in cui il giudice accerti la «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cioè economico).

Nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice assegna l'indennità tra 12 e 24 mensilità senza reintegro. In tale caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione.

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TAG: Lavoro

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