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Questo articolo è stato pubblicato il 10 aprile 2012 alle ore 06:37.

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Il contrasto alle partite Iva "fasulle" – cioè utilizzate solo per dissimulare lavoro dipendente – previsto nel Ddl di riforma rischia di introdurre una rigidità del sistema «non soltanto eccessiva, ma che non appare affatto conciliabile con i canoni vigenti nella materia stessa che si vorrebbe correggere dalle distorsioni».

È uno dei passaggi della circolare interpretativa 6/2012 con cui i Consulenti del lavoro danno una prima interpretazione alla risistemazione dei contratti operata dal Governo. Interpretazione che non risparmia critiche severe – anticipate dalla presidente Marina Calderone nell'intervista al Sole 24 Ore del 6 aprile scorso – non solo al mondo del "presunto autonomo" ma anche all'universo del lavoro flessibile.
La nuova disciplina del lavoro a progetto, secondo questo punto di vista, comporterà inevitabilmente un aumento del contenzioso per quanto riguarda i recessi; quello del datore, innanzitutto, perché i «profili di inidoneità professionale tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto», previsti dall'articolo 8 come giusta causa, non sono stabiliti da alcuna norma, e pertanto non potranno che finire al vaglio del giudice caso per caso. Ma lo stesso recesso del collaboratore prima del termine esce irrigidito dalla riforma, vincolato al preavviso ma solo se tale facoltà sia già prevista nel contratto individuale di lavoro.

Un ulteriore problema è posto poi dal discrimine temporale del Ddl, che si applica solo ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. A giudizio dei Consulenti, però, trattandosi di una norma interpretativa autentica della legge Biagi, «parrebbe assurdo interpretare il medesimo testo di legge in funzione della data di sottoscrizione del contratto, provocando dubbi di legittimità costituzionale, vista la palese disparità di trattamento che si creerebbe a parità di condizioni contrattuali (articolo 3 della Costituzione)».
Quanto alle altre prestazioni di lavoro autonomo, l'intervento del Governo sarebbe stato pleonastico in alcuni passaggi, non tenendo conto, per esempio, dello stesso articolo 409 punto 3 del codice di procedura civile, che in materia di controversie individuali di lavoro menziona «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato»: ciò dimostrerebbe che già oggi la qualificazione fiscale di una prestazione - per esempio avere la partita Iva – non incide in alcun modo sull'inquadramento civilistico del rapporto di lavoro.

Secondo i Consulenti del lavoro, in sostanza «sarebbe stato più utile fare leva sugli attuali principi giuridici e non introdurre ulteriori condizioni che rischiano di generare una reazione incontrollata e distorta del diritto del lavoro».
Infine, nel campo delle prestazioni dei professionisti iscritti agli albi, i nuovi parametri rischiano di attrarre paradossalmente nel lavoro dipendente anche importanti attività di consulenza, se per queste non sia previsto un regime di esclusiva.

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