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Questo articolo è stato pubblicato il 25 giugno 2012 alle ore 06:37.

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È una deregulation solo parziale quella dettata dagli ultimi provvedimenti delle Entrate per le detrazioni del 36% e del 55% – e ora del 50% – applicate all'edilizia.

Le semplificazioni sono contenute nella circolare delle Entrate n. 19 del 1° giugno scorso, mentre, la risoluzione n. 55 del 7 giugno rende più rigide le prescrizioni sui bonifici. In buona sostanza, la data-chiave del 14 maggio 2011 cessa di essere tale. Solo a partire da questo giorno era possibile, secondo un'interpretazione letterale delle norme, non inviare più la comunicazione inizio lavori al Centro operativo di Pescara delle Entrate e non indicare più in fattura il costo della manodopera (Dl 70/2011, articolo 7, comma 2, lettere q) e r).

Ora l'Agenzia, in base al principio di un uniforme trattamento delle detrazioni sulle spese affrontate nel 2011 concede ai contribuenti che hanno iniziato i lavori prima del 14 maggio, ma non hanno inviato la Comunicazione, di "sanare" la loro irregolarità semplicemente riportando nella dichiarazione del redditi 2012 i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto delle opere, così come possono e debbono fare i contribuenti che hanno iniziato i lavori dopo questa data. E anche coloro che li inizieranno per beneficiare del nuovo 36% maggiorato al 50 per cento.

Lo stesso principio è applicato a favore dei contribuenti che hanno acquistato posti auto pertinenziali: per quelli che l'hanno fatto nel corso del 2011, l'abrogazione della comunicazione funzionava già automaticamente, dal momento che essa avrebbe dovuto essere inviata solo prima della presentazione della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 (quindi, quando era ormai stata cancellata dalla legge) . Viceversa sono in questo coinvolti i contribuenti che hanno acquistato box o posti auto nel 2010 che, peraltro, avevano tempo fino al 30 settembre 2011 per l'invio (anche qualora avessero compilato il modello 730 anziché quello Unico). Anche per loro vale il principio che basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Ma c'è di più. L'indicazione separata nelle fatture dei costi di manodopera, almeno in quelle a saldo del pagamento, è addirittura abrogata con effetto retroattivo dal 2008 in poi (l'obbligo era stato varato dalle legge 244/2007). Il principio applicato è quello del cosiddetto "favor rei" in seguito a norme è più favorevoli sopravvenute a vantaggio del contribuente, ma è anche un riconoscimento indiretto del fatto che si trattava di un adempimento farraginoso e inutile, che costringeva le ditte a stimare una certa percentuale di spesa da imputare al costo del lavoro.

Nella direzione opposta va invece la risoluzione 55/2012. Non è più possibile "integrare" il bonifico di pagamento con i dati necessari per godere della detrazione del 36 o del 55% (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). L'assenza di queste indicazioni non è sanabile con una comunicazione alla banca o alla posta, senza dover rifare il bonifico. L'unica strada percorribile rimane quindi quella di fare un nuovo bonifico (e quindi, ai sensi del'imputazione delle spese detraibili, varrà comunque la data del nuovo versamento), regolando la questione con l'impresa: di fatto, bisognerà farsi restituire gli importi o scalarli da altre spese future, comunque non detraibili. Ad ogni modo, è questo un punto fondamentale anche per coloro che vorranno beneficiare della nuova detrazione del 50%, dal momento che la data di effettuazione del bonifico è l'elemento decisivo per stabilire il momento in cui la spesa è stata «sostenuta».

La nuova interpretazione delle Entrate contraddice le precedenti (circolare 95/2000, risoluzione 300/2008). Secondo le nuove indicazioni, l'impossibilità di rettificare i bonifici scaturisce dalle disposizioni dettate a partire dal 1° luglio 2010 dal Dl 78/2010 (articolo 25, comma 1) che hanno imposto alle banche di applicare una ritenuta del 10% (passata poi al 4% dal 6 luiglio 2011) sui bonifici che godono delle detrazioni fiscali. Se questa è la motivazione, si potrebbe argomentare che: e la rettifica rimane valida per i bonifici effettuati prima del 1° luglio 2010; r l'indicazione errata della causale (bonifico ai sensi del 36% invece che ai sensi del 55% o viceversa o con i riferimenti normativi imprecisi), purché esista, non dovrebbe essere d'ostacolo, perché in tutti questi casi la banca o le poste dovrebbero aver comunque effettuato la ritenuta del 4 per cento.

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