Giovani e occupazione, come si accede al mondo del lavoro
di Alessandro Rota Porta27 giugno 2012
1. Apprendistato, una strada per l'assunzione (art 1 – c 16)
(Corbis)
La riforma incide anche sul contratto di apprendistato, già recentemente ridisegnato dal Testo Unico (dlgs 167/2011). Per evitare utilizzi distorti del contratto – che consente ai datori di lavoro vantaggi in termini economici e normativi – e per combattere il precariato, è stata introdotta la "durata minima" non inferiore a 6 mesi, fatto salvo quanto previsto nell'ambito delle attività a cicli stagionali. Sempre nell'ottica di scongiurare abusi e di favorire l'ingresso dei giovani nel lavoro, è stato fissato nella misura 3 a 2 il rapporto tra il numero di apprendisti che possono essere assunti presso lo stesso datore di lavoro e le maestranze specializzate (e qualificate) in servizio, che si riduce in in 1 a 1 per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti. Rimangono invece in vigore i limiti già oggi presenti con riferimento alle imprese artigiane. Novità assoluta è infine la previsione di una percentuale minima di qualificazione: se, infatti, il datore di lavoro – con l'attuazione della riforma a regime – non avrà confermato almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 36 precedenti, non potrà procedere alla stipula di nuovi rapporti attraverso questo istituto.
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