Decreto spending review: l'Abc in 187 voci, dal no alle discriminazioni delle Pmi negli acquisti della Pa alle chance per i vincitori di concorso
Via libera della Camera alla spending review. Il provvedimento viene convertito in legge.Tra le misure previste, la sospensione dell'aumento dell'Iva fino al 30 giugno 2013 e la possibilità di andare in pensione con i vecchi requisiti per altri 55mila lavoratori esodati. Scatta poi la stretta su dirigenti e dipendenti della Pa. Le Regioni in disavanzo finanziario possono anticipare l'aumento dell'addizionale Irpef, al via il taglio del fondo sanitario nazionale e dei posti letto negli ospedali. Prende forma il riordino delle Province, arrivano le città metropolitane. Ecco più nel dettaglio le novità del provvedimento
di Andrea Carli e Vittorio Nuti6 agosto 2012
3. C - dal Cinque per mille ai Crediti verso la Pa

Cinque per mille Irpef: riparto della quota 2013 (articolo 23, comma 2). Si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 le disposizioni dell'articolo 2 del Dl 40/2010 relative al riparto della quota del cinque per mille Irpef. L''importo destinato alla liquidazione nel 2013 della quota del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2012 è di 400 milioni. Possono essere riassegnati alle finalità del 5 per mille le risorse che residuano, nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, relative agli eventuali avanzi sui contributi erariali ricevuti registrati dai rendiconti, così come certificati all'esito dei controlli.
Cites, commissione scientifica (articolo 12, comma 23). La Commissione scientifica relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, Cites) è sottratta alla disciplina riguardante il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Disposta la gratuità della partecipazione alla stessa Commissione.
Città metropolitane: istituzione e soppressione delle province del relativo territorio (articolo 18). Le città metropolitane sono istituite tassativamente entro il 1° gennaio 2014 nei territori delle dieci province (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) che allo stesso tempo vengono soppresse. L'istituzione delle città metropolitane può essere prima del 2014 se entro il 31 dicembre 2013 si verifica o la cessazione/scioglimento del consiglio provinciale o scade l'incarico del commissario eventualmente nominato. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, rimane il potere di iniziativa dei comuni (articolo 133, primo comma, della Costituzione) per cambiare le circoscrizioni provinciali o creare nuove province. È possibile articolare in più comuni il territorio del comune, già capoluogo della ex provincia, confluito nella città metropolitana. Le funzioni della città metropolitana sono quelle fondamentali delle province, quelle di pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Gli organi della città metropolitana sono il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano. Gli organi metropolitani durano in carica cinque anni o un periodo minore in caso di mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso. In caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, si dà luogo a supplenza delle funzioni del sindaco metropolitano da parte del vicesindaco (se nominato) o del consigliere metropolitano più anziano. La conferenza metropolitana ha il compito di redigere lo statuto. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio della provincia/città metropolitana e dal presidente della provincia. Il via libera definitivo allo statuto spetta al consiglio metropolitano. La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto o, in mancanza, il 1 novembre del 2013. Per quanto riguarda la composizione del consiglio metropolitano, sono 16 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 12 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; dieci consiglieri nelle altre città metropolitane. I consiglieri metropolitani sono eletti con un sistema di secondo grado (sono eleggibili i sindaci dei comuni e i consiglieri metropolitani del territorio della città metropolitana). La titolarità delle cariche metropolitane è a titolo esclusivamente onorifico, non spetta alcuna forma di remunerazione.
Civit, funzionamento (articolo 5, comma 12). Con un aggiornamento della legge 15/2009 ("legge Brunetta"), le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi sono destinate al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).
Clausola di compatibilità (articolo 24 bis). Tutte le disposizioni recate dal decreto sulla spendine review si applicano alle regioni a statuto speciale secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Cnel, estensione autonomia personale giustizia amministrativa (articolo 9, commi 7 bis e 7 ter). È estesa al Cnel l'autonomia in materia di disciplina dell'impiego prevista il Consiglio di Stato e per Tar, Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato.
Commissari liquidatori, durata incarichi (articolo 12, commi 39 e 40).
Introdotti limiti di durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa: non più di tre anni, prorogabili una sola volta, per ulteriori due anni, solo per «motivate esigenze», decorsi i quali le residue attività liquidatorie dovranno essere trasferite al ministero vigilante. Gli incarichi in corso protratti per più di cinque anni cessano (e le residue attività sono trasferite all'amministrazione competente) dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Spending review.
Commissari gestione società cooperative, monocraticità (articolo 12, commi da 75 a 77). Prevista la monocraticità dell'ufficio di commissario per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall'autorità di vigilanza in base al codice civile o in via giudiziale in base alla legge fallimentare. Tale commissario - salvo delega, ma ad invarianza di compenso - esercita le funzioni personalmente. Un decreto non regolamentare del ministro dello Sviluppo economico fisserà le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Commissario Spending review, attività di proposta soppressione enti (articolo 12, comma 19). Semplificate le competenze istituzionali previste per l'adozione dei regolamenti di delegificazione fissati dalla Finanziaria 2008, in materia di riordino, trasformazione e soppressione di enti statali (cosiddetto "taglia enti"). In pratica, con una modifica non esplicita alla procedura, il potere di proposta viene centralizzato nel Presidente del Consiglio, mentre i ministri alle cui competenze sono riconducibili i settori oggetto di riordino intervengono nel procedimento solo in sede consultiva. Tale sede viene invece esclusa per le organizzazioni sindacali. Resta invariato il concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Tali regolamenti dui delegificazione potranno essere adottati anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa (attualmente, Enrico Bondi).
Commissione garanzia scioperi nei servizi pubblici, adeguamento sanzioni (articolo 8, comma 3-bis). Disposto il raddoppio (e l'adeguamento della valuta da lire ad euro) di una serie di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Comune di Roma, aumento del contributo erariale (articolo 23, comma 12 quinquies). Aumenta di 30 milioni il contributo annuo assegnato al comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale.
Comune di Roma, piano di rientro finanziario (articolo 23, comma 12 decies). Nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune di Roma sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.
Comuni, attribuzione del fondo per agevolare i piani di rientro competente al commissario straordinario (articolo 16, comma 12 octies). Viene attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma il fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Il Commissario può anche stipulare il contratto di servizio sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.
Comuni, calcolo spettanze (articolo 6, comma 15-bis). Previsto che i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al Comune beneficiario siano esclusi dal calcolo per la riduzione delle spettanze dei Comuni stessi.
Comuni, fusioni (articolo 20). A decorrere dal 2013 il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione (articolo 15 del Dlgs 267 del 2000) è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 (nel limite degli stanziamenti finanziari previsti).
Comuni, funzioni fondamentali (articolo 19). Ferme restando le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni (articolo 117 della Costituzione), le funzioni fondamentali dei comuni sono: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; catasto, a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale (e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale); attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali (è esclusa la tenuta dei registri di stato civile ecompiti in materia di servizi anagrafici). Se l'esercizio delle funzioni fondamentali è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict), i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata.
Comuni, unioni (articolo 19, comma 2). I comuni con popolazione fino a mille abitanti possono accedere a un regime di unione che si differenzia da quello previsto dall'articolo 32 del Tuel. L'unione svolge per conto dei comuni alcune funzioni: non solo programmazione economico finanziaria e gestione contabile, ma ha anche la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati, nonché quella patrimoniale. Non è più prevista la facoltà di adesione anche dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. È spostato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di aggregazione deliberate dai consigli comunali. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali. Quanto agli organi dei comuni che fanno parte dell'unione, si prevede la decadenza di diritto delle giunte a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione. L'unione di comuni costituita in prevalenza da comuni montani, è detta unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna. Ogni comune può partecipare a una sola unione; le unioni possono stipulare convenzioni tra loro o anche con singoli comuni. I componenti degli organi delle unioni non possono percepire compensi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dl sulla spendine review i comuni devono presentare alla regione la proposta di aggregazione.
Concorrenza, sanzioni per le pratiche scorrette (articolo 23, comma 12 quinquiesdecies). Aumenta a 5 milioni l'importo massimo delle sanzioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui all'articolo 27 del Codice del Consumo (Dlgs 206/05), per le quali la competenza è dell'Antitrust.
Coni spa, mobilità personale (articolo 12, comma 90-bis). Disposta l'applicazione - al personale alle dipendenze del Coni al 7 luglio 2002 e transitato alla Coni servizi spa in attuazione della legge 178/2002), non oltre il 31 dicembre 2013, della disciplina della mobilità volontaria. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono quindi trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico.
Consorzi interuniversitari, accorpamento (articolo 7, comma 42-bis).
Al ministro dell'Istruzione viene affidato l'incarico di promuovere l'accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale, cui affidare il compito di assicurare adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Miur, delle università, della scuola e della ricerca. L'operazione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Consip, Italia digitale e attività informatiche Pa; affidamento a Sogei (articolo 4, commi da 3-bis a 3-quinquies). Disposto l'affidamento a Sogei spa delle attività Consip in materia digestione e sviluppo del sistema informatico della Pa. Individuazione di Consip quale centrale di committenza per le opere connesse all'attuazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Consip, convenzioni quadro (articolo 1, comma 3 e commi da 10 a 16-bis). Le Pa sono autorizzate, in via temporanea, a svolgere di autonome procedure di acquisto di beni e servizi nel caso in cui le convenzioni quadro Consip o delle centrali di committenza regionali non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza. Le centrali di committenza sono poi obbligate a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica ed a Consip la stipula dei contratti quadro e delle convenzioni. L'aggiudicatario delle convenzioni quadro è poi autorizzato ad offrire, nel corso della durata della convenzione, una riduzione delle condizioni economiche previste nella stessa convenzione. Previsto il diritto di recesso nei contratti di fornitura da parte delle Pa, nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip successivamente alla stipula dei contratti di fornitura siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica. In caso di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.
Consulenze, divieto per ex dipendenti Pa in pensione (articolo 5, comma 9). Alle Pubbliche amministrazioni è vietato attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti alla consulenza stessa.
Conti pubblici, rafforzamento monitoraggio (articolo 6, commi da 1 a 16). Rafforzata la funzione statistica e di monitoraggio dei conti pubblici. Previsto, tra l'altro, che l'estensione dell'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche anche a fondazioni, associazioni e altre unità istituzionali controllate da amministrazioni pubbliche. Il potere ispettivo attribuito al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato viene poi esteso alle società a totale partecipazione pubblica. Per ampliare le informazioni ottenibili attraverso le procedure di rappresentazione contabile, Comuni e Province dovranno allegare al rendiconto della gestione una nota informativa con la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate. Dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, dovranno inoltre adottare il sistema informativo Sicoge anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Per migliorare i tempi di gestione delle risorse per forniture e appalti, il dirigente responsabile della gestione avrà l'obbligo di predisporre un piano finanziario dei pagamenti correlato a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio. A questo fine, sono introdotte nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio.
Contratti società partecipate-amministrazioni statali, nullità clausole arbitrali (articolo 4, comma 14). Vietato, a pena di nullità, dalla data di entrata in vigore del dl Spending review (7 luglio 2012) l'inserimento di clausole arbitrali al momento della stipula di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali e regionali.
Crediti connessi all'acquisizione di servizi e forniture, proroga termini (articolo 6, comma 18). Prorogata una serie di termini fissati Dm Economia 22 maggio 2012 relativi al pagamento con titoli di Stato, su richiesta dei creditori, dei crediti commerciali connessi a transazioni per l'acquisizione di servizi e forniture da parte della Pa. In particolare: dal 28 giugno 2012 al 27 luglio 2012 per il termine entro il quale le imprese titolari dei crediti commerciali sono tenute a presentare domanda per l'estinzione dei crediti mediante titoli di Stato; dal 31 luglio al 30 agosto 2012 e dal 31 agosto al 28 settembre 2012 dei termini per la trasmissione agli Uffici centrali del bilancio delle liste dei crediti da estinguere. Ancora: dal 28 settembre al 31 ottobre 2012, del termine per la trasmissione delle stesse liste al ministero dell'Economia; dal 31 ottobre al 30 novembre 2012 del termine per la trasmissione dell'elenco dei creditori. Vengono infine prorogati dal 1° novembre al 1° dicembre 2012 e dal 1° novembre 2016 al 1° dicembre 2016, i termini di decorrenza dei certificati di credito del tesoro assegnati ai creditori.
Crediti verso la Pa, modifiche alla disciplina della compensazione per somme dovute dagli enti pubblici (articolo 16, comma 10). Per quanto riguarda il recupero delle somme dovute dagli enti pubblici all'agente della riscossione, al posto dell'attivazione immediata delle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo l'agente della riscossione deve dare comunicazione dell'adempimento al ministero dell'Interno e a quello dell'Economia, così da recuperare gli importi certificati tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo. Se il recupero non può avvenire con questa procedura, solo allora scatta la riscossione coattiva tramite ruolo.
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