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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2012 alle ore 09:46.
La riduzione dei posti in Giunta e Consiglio nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome può passare solo dalla modifica del loro Statuto, che ha un rango costituzionale, e non può quindi essere sottoposto a vincoli e condizioni da parte della legge ordinaria. Governo e Parlamento, però, possono intervenire sulle Regioni a Statuto ordinario, fissando criteri di proporzione fra elettori ed eletti. Tanto più nell'ambito degli interventi per ridurre la spesa pubblica.
Intromissione indebita
Nella sentenza 198/2012 diffusa ieri (presidente Quaranta, relatore Cassese) la Corte costituzionale ha bocciato a metà il taglio ai costi della politica regionale scritto all'articolo 14 della manovra-bis dello scorso Ferragosto (Dl 138/2011), cancellando per illegittimità costituzionale il comma che provava ad applicare la dieta anche ai territori a Statuto speciale.
L'intervento, nel tentativo generale di alleggerire il peso della politica locale sulla spesa pubblica, ha abbassato i tetti massimi dei posti in consiglio in rapporto al numero di abitanti nella Regione, fissando poi il principio che i posti in Giunta non possano superare il 25% di quelli in Consiglio. Altre regole si erano poi concentrate sulle indennità, per evitare che superino quelle dei parlamentari e per legarle al tasso di presenza effettiva negli organi politici. Fin qui, tutto bene. Il comma successivo, però, chiedeva di estendere queste regole ai territori autonomi, prevedendo che il rispetto delle nuove regole fosse condizione per le norme premiali attuative della legge sul federalismo fiscale. Norme che, in realtà, non hanno avuto uno sviluppo diffuso, ma la questione sostanziale fissata dalla Corte è un'altra: la legge ordinaria non ha alcuna arma a disposizione per provare a sfoltire i costi della politica fuori dai territori a Statuto ordinario.
Sotto la scure dell'incostituzionalità cade anche un altro pezzo della manovra-bis dello scorso anno. La Corte ha colpito l'articolo 3, comma 3, che cancellava automaticamente le «normative statali incompatibili» con le liberalizzazioni (segnalazione di inizio attività e autocertificazione) norme che sarebbero state rimpiazzate entro fine 2012 da semplici regolamenti ministeriali. Due gli ordini di problemi costituzionali: primo perchè un disboscamento così ampio e generico rischia di sconfinare nel territorio della competenza concorrente, provocando inoltre l'effetto domino di una ricostruzione "a macchia" di norme generali, non più statali e a rischio di pesanti disomogeneità per gli operatori economici. In sostanza, la norma censurata è irragionevole e determina «una violazione che si ripercuote sull'autonomia legislativa regionale garantita dall'articolo 117».
A.Gal
G.Tr.
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